Art. 10. Obblighi per l'assegnatario 1. Gli obblighi di cui all'articolo 49-ter della legge urbanistica provinciale vincolano l'impresa assegnataria. In considerazione della responsabilita' solidale di cui all'articolo 50, comma 2, della stessa legge, gli obblighi di cui all'articolo 49-ter gravano anche su chi subentra nella proprieta' dell'immobile o nella titolarita' di un qualsiasi altro diritto di godimento sullo stesso, ad eccezione dei casi in cui le sanzioni previste sono state pagate. 2. Nel rispetto delle norme che disciplinano le attivita' ammissibili in zone produttive, e' possibile modificare in modo non sostanziale l'attivita' svolta che e' stata indicata nella deliberazione di assegnazione. L'ente assegnante deve, invece, autorizzare i cambiamenti sostanziali dell'attivita' svolta che e' stata indicata nella deliberazione di assegnazione. 3. Le deroghe totali o parziali agli obblighi di legge richieste ai sensi dell'articolo 49-ter, comma 3, della legge urbanistica provinciale sono deliberate dall'ente competente per la zona per insediamenti produttivi.