Art. 10.
                     Obblighi per l'assegnatario

   1. Gli obblighi di cui all'articolo 49-ter della legge urbanistica
provinciale vincolano l'impresa assegnataria. In considerazione della
responsabilita'  solidale  di  cui  all'articolo  50,  comma 2, della
stessa  legge,  gli obblighi di cui all'articolo 49-ter gravano anche
su chi subentra nella proprieta' dell'immobile o nella titolarita' di
un  qualsiasi  altro  diritto di godimento sullo stesso, ad eccezione
dei casi in cui le sanzioni previste sono state pagate.
   2.   Nel  rispetto  delle  norme  che  disciplinano  le  attivita'
ammissibili  in  zone produttive, e' possibile modificare in modo non
sostanziale   l'attivita'   svolta   che   e'  stata  indicata  nella
deliberazione di assegnazione.
   L'ente   assegnante   deve,   invece,  autorizzare  i  cambiamenti
sostanziali   dell'attivita'  svolta  che  e'  stata  indicata  nella
deliberazione di assegnazione.
   3.  Le  deroghe totali o parziali agli obblighi di legge richieste
ai  sensi  dell'articolo  49-ter,  comma  3,  della legge urbanistica
provinciale  sono  deliberate  dall'ente  competente  per la zona per
insediamenti produttivi.