Art. 11.
                              Sanzioni

   1.  Per  alienazione  ai  sensi  dell'articolo  49-ter della legge
urbanistica provinciale si intende qualsiasi atto o negozio giuridico
con il quale venga di fatto trasferita la titolarita' dell'immobile o
dell'azienda.
   2. Ai fini del calcolo delle sanzioni di cui all'articolo 50 della
legge  urbanistica  provinciale  si tiene conto del valore di mercato
del terreno urbanizzato al momento della vendita.
   3.  In  caso  di  cessione  di  piu'  del  49  per cento di quote,
partecipazioni  o  azioni  dell'impresa assegnata-ria, la sanzione e'
applicata  in  modo proporzionale alle quote, partecipazioni o azioni
cedute.   In  caso  di  cessione  del  100  per  cento  delle  quote,
partecipazioni o azioni, si applica la sanzione piena.
   3.  La  sanzione  prevista  per l'alienazione dell'intero immobile
assegnato,  degli edifici ivi realizzati, del 100 per cento di quote,
partecipazioni  o  azioni  dell'impresa  assegnataria, si applica una
sola  volta.  Nel  caso  in  cui  siano state gia' applicate sanzioni
inferiori  per altre fattispecie, i relativi importi gia' pagati sono
dedotti dalla sanzione piu' alta prevista.