Art. 11. Sanzioni 1. Per alienazione ai sensi dell'articolo 49-ter della legge urbanistica provinciale si intende qualsiasi atto o negozio giuridico con il quale venga di fatto trasferita la titolarita' dell'immobile o dell'azienda. 2. Ai fini del calcolo delle sanzioni di cui all'articolo 50 della legge urbanistica provinciale si tiene conto del valore di mercato del terreno urbanizzato al momento della vendita. 3. In caso di cessione di piu' del 49 per cento di quote, partecipazioni o azioni dell'impresa assegnata-ria, la sanzione e' applicata in modo proporzionale alle quote, partecipazioni o azioni cedute. In caso di cessione del 100 per cento delle quote, partecipazioni o azioni, si applica la sanzione piena. 3. La sanzione prevista per l'alienazione dell'intero immobile assegnato, degli edifici ivi realizzati, del 100 per cento di quote, partecipazioni o azioni dell'impresa assegnataria, si applica una sola volta. Nel caso in cui siano state gia' applicate sanzioni inferiori per altre fattispecie, i relativi importi gia' pagati sono dedotti dalla sanzione piu' alta prevista.