Art. 2.
                Insediamenti di interesse pubblico -
                 attivita' di prestazione di servizi

   1.  Nelle  zone per insediamenti produttivi di cui all'articolo 44
della  legge  urbanistica provinciale non e' ammessa la realizzazione
di esercizi ricettivi di cui alla legge provinciale 14 dicembre 1988,
n.  58,  e  successive  modifiche,  eccezione  fatta per gli esercizi
ricettivi  in  comuni  con  piu'  di  30.000  abitanti  espressamente
previsti  nel  piano di attuazione. Gli esercizi ricettivi realizzati
in    zone   per   insediamenti   produttivi   devono   ottenere   la
classificazione minima di tre stelle.
   2.  Le  attivita'  economiche  riconducibili  al settore terziario
devono  di  norma essere localizzate dal secondo piano fuori terra in
su, salvo che si tratti di:
   a)  attivita'  che  implicano la gestione di un magazzino di merci
pesanti;
   b)  attivita'  che  necessitano  di  accessi ed uscite a fronte di
frequenti operazioni di carico e scarico merci;
   c)  attivita' che non possono essere svolte ai piani superiori per
disposizioni di legge o per obiettive necessita' tecniche;
   d)  esercizi  ricettivi,  servizi  di  somministrazione di pasti e
bevande;
   e)  istituti  bancari,  uffici  postali,  asili aziendali ed altre
strutture di interesse pubblico.