Art. 2. Insediamenti di interesse pubblico - attivita' di prestazione di servizi 1. Nelle zone per insediamenti produttivi di cui all'articolo 44 della legge urbanistica provinciale non e' ammessa la realizzazione di esercizi ricettivi di cui alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, eccezione fatta per gli esercizi ricettivi in comuni con piu' di 30.000 abitanti espressamente previsti nel piano di attuazione. Gli esercizi ricettivi realizzati in zone per insediamenti produttivi devono ottenere la classificazione minima di tre stelle. 2. Le attivita' economiche riconducibili al settore terziario devono di norma essere localizzate dal secondo piano fuori terra in su, salvo che si tratti di: a) attivita' che implicano la gestione di un magazzino di merci pesanti; b) attivita' che necessitano di accessi ed uscite a fronte di frequenti operazioni di carico e scarico merci; c) attivita' che non possono essere svolte ai piani superiori per disposizioni di legge o per obiettive necessita' tecniche; d) esercizi ricettivi, servizi di somministrazione di pasti e bevande; e) istituti bancari, uffici postali, asili aziendali ed altre strutture di interesse pubblico.