Art. 3. Attivita' commerciale - voci merceologiche 1. L'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione ovvero a ricevere la comunicazione, di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, valuta l'omogeneita' della voce merceologica e degli articoli richiesti, rispetto all'attivita' prevalente artigianale o industriale. Sono comunque esclusi gli articoli dell'abbigliamento e del settore alimentare ad eccezione, nel caso di attivita' prevalente artigiana-le o industriale di macelleria, delle carni congiunta-mente a salumi, insaccati, uova, spezie, erbe aromatiche, salse, crauti, sottaceti e cibo confezionato per cani e gatti. L'autorizzazione puo' essere rilasciata ovvero la comunicazione inviata solo per una voce merceologica e purche' l'attivita' prevalente artigianale o industriale venga gia' svolta nell'edificio in cui si intende esercitare il commercio al dettaglio. Se la ditta richiedente l'autorizzazione esercita piu' tipi di attivita' artigianali o industriali, ai fini dell'esame della domanda si considera quella a cui e' destinata la superficie maggiore nell'edificio in cui si intende esercitare il commercio al dettaglio. Gli esercizi di commercio al dettaglio di cui all'art. 44-ter, comma 5 della legge urbanistica provinciale possono continuare la loro attivita' solo con le voci merceologiche gia' autorizzate, purche' l'attivita' di commercio al dettaglio, dal rilascio dell'autorizzazione, sia stata effettivamente svolta senza interruzioni, ad eccezione di quelle previste dalle disposizioni provinciali in materia di commercio. Nel caso di esercizi commerciali la cui attivita' non risulti effettivamente svolta alla data del 31 dicembre 2007, senza che ne sia stata autorizzata la sospensione, la relativa autorizzazione deve essere revocata ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7. L'autorita' competente chiede all'interessato una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' nel caso di dubbi relativi all'effettivo esercizio dell'attivita'. 2. Nelle zone per insediamenti produttivi possono essere rilasciate autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attivita' di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 16 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche. Possono altresi' essere inviate comunicazioni per le forme speciali di vendita al dettaglio di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche. 3. I locali destinati all'esercizio del commercio al dettaglio devono possedere le caratteristiche di cui all'articolo 8 della legge provinciale 1 7 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche. 4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si applicano il procedimento e le sanzioni previsti dall'articolo 22 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche.