Art. 3.
             Attivita' commerciale - voci merceologiche

   1. L'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione ovvero a
ricevere  la  comunicazione,  di  cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della
legge  provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, valuta l'omogeneita' della
voce  merceologica e degli articoli richiesti, rispetto all'attivita'
prevalente  artigianale  o  industriale.  Sono  comunque  esclusi gli
articoli  dell'abbigliamento  e  del settore alimentare ad eccezione,
nel  caso  di  attivita'  prevalente  artigiana-le  o  industriale di
macelleria,  delle  carni  congiunta-mente a salumi, insaccati, uova,
spezie, erbe aromatiche, salse, crauti, sottaceti e cibo confezionato
per  cani  e gatti. L'autorizzazione puo' essere rilasciata ovvero la
comunicazione  inviata  solo  per  una  voce  merceologica  e purche'
l'attivita'  prevalente  artigianale  o industriale venga gia' svolta
nell'edificio in cui si intende esercitare il commercio al dettaglio.
Se  la  ditta  richiedente  l'autorizzazione  esercita  piu'  tipi di
attivita' artigianali o industriali, ai fini dell'esame della domanda
si  considera  quella  a  cui  e'  destinata  la  superficie maggiore
nell'edificio in cui si intende esercitare il commercio al dettaglio.
Gli  esercizi di commercio al dettaglio di cui all'art. 44-ter, comma
5  della  legge  urbanistica  provinciale  possono continuare la loro
attivita'  solo  con  le voci merceologiche gia' autorizzate, purche'
l'attivita'    di    commercio    al    dettaglio,    dal    rilascio
dell'autorizzazione,    sia   stata   effettivamente   svolta   senza
interruzioni,  ad  eccezione  di  quelle  previste dalle disposizioni
provinciali in materia di commercio. Nel caso di esercizi commerciali
la  cui  attivita' non risulti effettivamente svolta alla data del 31
dicembre  2007, senza che ne sia stata autorizzata la sospensione, la
relativa  autorizzazione  deve essere revocata ai sensi dell'articolo
23  della  legge  provinciale  17  febbraio  2000,  n. 7. L'autorita'
competente   chiede  all'interessato  una  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto  di  notorieta'  nel  caso  di dubbi relativi all'effettivo
esercizio dell'attivita'.
   2.   Nelle   zone   per  insediamenti  produttivi  possono  essere
rilasciate     autorizzazioni    amministrative    per    l'esercizio
dell'attivita'  di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 16
della  legge  provinciale  17  febbraio  2000,  n.  7,  e  successive
modifiche. Possono altresi' essere inviate comunicazioni per le forme
speciali  di vendita al dettaglio di cui agli articoli 11, 12, 13, 14
e  15  della  legge  provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive
modifiche.
   3.  I  locali  destinati  all'esercizio del commercio al dettaglio
devono possedere le caratteristiche di cui all'articolo 8 della legge
provinciale 1 7 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche.
   4.  In  caso  di  violazione delle disposizioni di cui al presente
articolo,  si  applicano  il  procedimento  e  le  sanzioni  previsti
dall'articolo  22  della  legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e
successive modifiche.