Art. 4.
                         Alloggi di servizio

   1.  Il  piano  di  attuazione  stabilisce  il numero massimo degli
alloggi  realizzabili  nella zona per insediamenti produttivi. L'ente
competente  per  le  zone  produttive decide, anche nell'ambito delle
procedure per l'insediamento, chi puo' costruire alloggi di servizio,
qualora  cio'  non sia gia' stato sufficientemente definito dal piano
d'attuazione.
   2.   La   superficie  destinata  allo  svolgimento  dell'attivita'
aziendale  deve  essere  perlomeno  1,5 volte la superficie abitabile
eventualmente autorizzata.
   3.  I  liberi  professionisti  e  le imprese, la cui attivita' sia
prevalentemente  quella  di  un  libero  professionista,  non possono
realizzare alloggi di servizio in zone per insediamenti produttivi.
   4.  Sono consentite la cessione separata dell'alloggio di servizio
o  dell'immobile  aziendale  ad una societa' di locazione finanziaria
ovvero  operazioni  di finanziamento separate. Resta fermo il vincolo
funzionale tra l'immobile aziendale e l'alloggio di servizio.
   5.  Le  disposizioni  di cui all'articolo 44-quater, comma 1 della
legge  urbanistica  provinciale  e  quelle  del  presente articolo si
applicano  alle  zone  per insediamenti produttivi per le quali al 1°
agosto 2007 non fosse stata ancora approvata la proposta del piano di
attuazione.
    6.  Per  le  altre  zone  nonche'  per  le  zone per insediamenti
produttivi edificate in assenza di piano di attuazione, e' ammessa la
realizzazione   di   alloggi  di  servizio  presso  gli  insediamenti
produttivi.  La  necessita'  dell'alloggio  deve essere accertata dal
Sindaco, sentita la Commissione edilizia comunale, in base a esigenze
oggettive.  In  caso  di modifica, adeguamento o adozione il piano di
attuazione  deve  essere  integrato con le indicazioni in merito alla
previsione   degli   alloggi   consentiti,   recependo   quelli  gia'
autorizzati   e  quantificando,  se  opportuno,  gli  alloggi  ancora
realizzabili. Per i piani cosi' modificati, integrati rispettivamente
adottati  trovano  applicazione le disposizioni previste per le nuove
zone produttive.