Art. 5.
 Assegnazioni senza espropriazione - utilizzo temporaneo delle aree

   1. Presupposto per l'assegnazione senza passaggio di proprieta' di
cui  all'articolo 46, comma 3, della legge urbanistica provinciale e'
la  selezione  dell'impresa  secondo  i criteri di applicazione delle
norme  che  disciplinano  l'assegnazione di aree produttive. Il fatto
che  l'impresa sia gia' proprietaria dell'immobile da assegnare o del
complesso  aziendale  ammesso nella zona per insediamenti produttivi,
non costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione.
   2.  L'utilizzo  degli immobili di proprieta' dell'ente competente,
situati  nella zona per insediamenti produttivi, puo', fino alla loro
assegnazione  e  previa  prestazione  di  una fidejussione bancaria a
garanzia  delle  restituzione  e  della  corretta gestione dell'area,
essere  temporaneamente concesso ad imprese nei seguenti casi ed alle
seguenti condizioni:
    a)  consegna  anticipata  ad  imprese  a favore delle quali e' in
corso una procedura di assegnazione;
    b)  messa a disposizione temporanea a favore di imprese che hanno
ottenuto un'assegnazione e che necessitano di un'area di cantiere per
edificare il lotto loro assegnato;
    c)  messa  a disposizione temporanea, per un massimo di tre anni,
per superare esigenze transito-rie delle imprese.
   3.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  l'utilizzo
dell'area deve essere concordato con l'ente competente. Alla consegna
anticipata  dell'area  si  provvede  con  verbale di consegna. Per il
periodo  di  tempo  tra la consegna del terreno e la sua assegnazione
definitiva e' dovuto all'ente competente il pagamento degli interessi
legali sul prezzo di assegnazione.
   4.  Nell'ipotesi  di  cui al comma 2, lettera b), si provvede alla
messa   a   disposizione   per   il   tempo  strettamente  necessario
all'edificazione,  sulla  base  di  un verbale di consegna, nel quale
sono  definiti anche il periodo e le modalita' di utilizzo, nonche' i
termini  per  lo  sgombero.  Per  l'utilizzo  dell'area  e' dovuto il
paga-mento  di un corrispettivo pari agli interessi legali sul prezzo
di assegnazione.
   5.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma 2, lettera c), la cessione e'
disposta   dall'ente   competente   per   la  zona  per  insediamenti
produttivi.   Per   l'utilizzo   dell'area   e'   dovuto  un  importo
corrispondente  al  quattro  per  cento  del  prezzo di assegnazione,
rivalutato  annualmente nella misura dello 0,75 per cento dell'indice
ISTAT.  Eventuali  riduzioni di prezzo possono essere applicate sulla
base di un'apposita stima dell'Ufficio estimo provinciale.