Art. 6.
                   Comunioni e divisioni materiali

   1  .  La  costituzione  di  comunioni  e  le  divisioni  ai  sensi
dell'articolo  46,  comma 4, della legge urbanistica provinciale sono
possibili  anche in funzione dell'insediamento di imprese, sulla base
della  procedura  contrattuale  di  cui  all'articolo 51 della stessa
legge.
   2.  La  divisione  materiale  degli  immobili  avviene su proposta
dell'ente  competente  per  la  zona  produttiva,  tenuto conto delle
necessita'  nella  programmazione  urbanistica  e  dell'uso razionale
delle aree.