Art. 7.
                 Costi per l'urbanizzazione primaria

   1.  Se non diversamente previsto nel contratto di cui all'articolo
51  della  legge  urbanistica  provinciale, il riparto degli oneri di
urbanizzazione  di cui all'articolo 48, comma 3, della stessa legge e
di  cui  alla  legge  provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive
modifiche,  avviene  sulla  base  del  preventivo  dei  costi,  salvo
conguaglio,  qualora  dopo  il  collaudo  delle  opere si riscontrino
maggiori o minori spese.
   2.  Ai  fini  del  riparto  degli oneri di urbanizzazione a carico
delle  imprese  e  dei  proprietari vengono presi in considerazione i
costi     per     la    realizzazione    delle    opere    necessarie
all'infrastrutturazione.  Le opere e gli interventi che eventualmente
superino  lo  standard  necessario  ad  una funzionale urbanizzazione
delle  aree vengono determinate nel piano di attuazione e rimangono a
carico dell'ente competente. L'ente competente puo' inoltre assumersi
parte  degli oneri di urbanizzazione qualora gli stessi, tenuto conto
delle caratteristiche dell'area, risultino particolarmente onerosi.
   3.  Il  riparto  dei  costi  tra  gli assegnatari ed i proprietari
avviene  sulla  base  della superficie delle singole aree. Qualora il
piano  di  attuazione  preveda  differenti intensita' di utilizzo dei
lotti, puo' essere applicato un corrispondente fattore di correzione.
   4. Il riparto degli oneri eventualmente necessari ad allacciare la
zona alle opere esistenti al di fuori della stessa avviene sulla base
dei  costi  effettivamente  sostenuti nonche' del parametro di cui al
comma  3.  Qualora non siano necessari interventi per l'allacciamento
della zona alle opere esistenti al di fuori della stessa gli oneri di
allacciamento non sono dovuti.