Art. 8.
                     Assegnazione degli immobili

   1.  Se  non  e'  possibile assegnare il diritto di proprieta' o se
l'ente   assegnante   non  lo  ritiene  opportuno  in  considerazione
dell'attivita' che l'assegnatario intende svolgere e delle previsioni
in merito all'utilizzo dell'immobile, gli immobili sono assegnati con
diritto di superficie, in affitto o in concessione.
   2. La durata del diritto di superficie, del contratto di affitto o
della  concessione  e' stabilita nella delibera di assegnazione sulla
base di quanto concordato con l'assegnatario.
   3. Gli obblighi di cui all'articolo 49-ter decorrono dalla data di
adozione  della  delibera di assegnazione anche nel caso in cui, dopo
l'assegnazione  e  prima della scadenza dei vincoli, sia assegnata la
piena proprieta'.
   4.  Il  corrispettivo  annuo  per  l'assegnazione dell'immobile in
affitto  o  in  concessione  e'  stabilito  sulla  base  della  stima
dell'Ufficio  estimo provinciale. Il corrispettivo per l'assegnazione
in  diritto  di  superficie  puo' essere determinato in un importo in
unica  soluzione o in un canone annuo. L'ammontare di tali importi e'
determinato  dall'Ufficio  estimo provinciale in considerazione della
durata del diritto e delle caratteristiche dell'area. I canoni annui'
per  l'assegnazione  in  affitto,  in  concessione  o  con diritto di
superficie  sono  annualmente  rivalutati nella misura dello 0,75 per
cento dell'indice ISTAT.
   5.  In  caso di assegnazione con diritto di superficie le sanzioni
sono  calcolate  sulla base del valore di tali diritti in rapporto al
diritto  di  proprieta'.  Il  relativo parametro e' determinato nella
delibera di assegnazione.
   6.   Su   richiesta  dell'interessato  e  previo  nullaosta  della
struttura  amministrativa  competente  per la gestione della zona per
insediamenti  produttivi, alla scadenza del termine ventennale di cui
all'articolo  49-ter,  comma  1,  della legge urbanistica provinciale
viene richiesta la cancellazione dell'annotazione del vincolo.
   7. Prima della scadenza del termine ventennale di cui all'articolo
49-ter,  comma  1  ,  della legge urbanistica provinciale, il vincolo
puo'  essere cancellato con deliberazione dell'ente competente per la
zona  per  insediamenti  produttivi,  qualora  l'immobile  sia  stato
alienato  e  siano  state  interamente pagate le sanzioni previste in
caso di vendita.
   8. In caso di assegnazione senza esproprio di cui all'articolo 46,
comma  3,  della legge urbanistica provinciale, le eventuali sanzioni
sono  calcolate sulla base del prezzo di assegnazione previsto per le
assegnazioni in proprieta'.