Art. 9. Prezzo di assegnazione 1. Il prezzo di assegnazione corrisponde al valore di mercato fissato dall'Ufficio estimo provinciale, tenuto conto degli obblighi di legge gravanti sull'immobile. Per i terreni all'interno di zone per insediamenti produttivi di nuova realizzazione e non ancora edificati il valore di mercato stimato si riferisce al terreno non urbanizzato. 2. Base di calcolo per le sanzioni di cui all'articolo 50 della legge urbanistica provinciale e' il prezzo di assegnazione: a) dedotte le eventuali agevolazioni concesse direttamente dall'ente assegnante o dalla Provincia per l'acquisto del terreno; b) aumentato dei costi di urbanizzazione sostenuti dall'assegnatario.