Art. 9.
                       Prezzo di assegnazione

   1.  Il  prezzo  di  assegnazione  corrisponde al valore di mercato
fissato  dall'Ufficio estimo provinciale, tenuto conto degli obblighi
di  legge  gravanti  sull'immobile. Per i terreni all'interno di zone
per  insediamenti  produttivi  di  nuova  realizzazione  e non ancora
edificati  il  valore  di mercato stimato si riferisce al terreno non
urbanizzato.
   2.  Base  di  calcolo per le sanzioni di cui all'articolo 50 della
legge urbanistica provinciale e' il prezzo di assegnazione:
    a)   dedotte  le  eventuali  agevolazioni  concesse  direttamente
dall'ente assegnante o dalla Provincia per l'acquisto del terreno;
    b)    aumentato    dei    costi   di   urbanizzazione   sostenuti
dall'assegnatario.