(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Toscana n. 23
                        dell'11 luglio 2008)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

   Visto  l'art.  121  della  Costituzione,  quarto comma, cosi' come
modificato  dall'art.  1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
   Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello Statuto;
   Vista  la  legge  regionale  19 maggio 2008, n. 26 (modifiche alla
legge  regionale  26  luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa
della   Regione   Toscana   in  materia  di  educazione,  istruzione,
orientamento,   formazione   professionale   e  lavoro»  in  tema  di
istituzione  dell'azienda  unica regionale per il diritto allo studio
universitario);
   Visto  il  proprio  decreto 8 agosto 2003, n. 47/R (regolamento di
esecuzione  della  legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico
della  normativa  della  Regione  Toscana  in  materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro);
   Vista  la  preliminare  decisione  della giunta regionale 3 giugno
2008,  n.  27  adottata  previa  acquisizione dei pareri del comitato
tecnico  della  programmazione e delle competenti strutture regionali
di  cui  all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al
presidente  del  consiglio  regionale,  ai fini dell'acquisizione del
parere previsto dall'art. 42, comma 2 dello statuto regionale;
   Acquisito il parere favorevole della quinta commissione consiliare
espresso nella seduta del 26 giugno 2008;
   Vista  la  deliberazione della giunta regionale 30 giugno 2008, n.
511   che   approva  il  regolamento  «Modifiche  al  regolamento  di
esecuzione  della  legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico
della  normativa  della  Regione  Toscana  in  materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), emanato
con  decreto  del presidente della giunta regionale 8 agosto 2003, n.
47/R recante norme per il diritto allo studio universitario»;
                                Emana

il seguente regolamento:

                               Art. 1.

Abrogazione  del  capo I  del  titolo  VII del decreto del presidente
                 della giunta regionale n. 47/R/2003



   1.  Il  capo  I  del  titolo  VII del decreto del presidente della
giunta  regionale  8  agosto 2003, n. 47/R (regolamento di esecuzione
della  legge  regionale  26  luglio  2002,  n.  32 «Testo unico della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
formazione professionale e lavoro») e' abrogato.