Art. 10.

Modifiche  all'art.  62  del  decreto  del  presidente  della  giunta
                       regionale n. 47/R/2003



   1. Il comma 1 dell'art. 62 del decreto del presidente della giunta
regionale n. 47/R/2003 e' sostituito dal seguente:
   «1.  L'utilizzo di beni messi a disposizione dall'universita' o da
altri   enti   per   la   realizzazione  degli  obiettivi  perseguiti
dall'azienda   e'   regolato   da  apposita  convenzione  tra  l'ente
interessato e l'azienda».