Art. 10. Modifiche all'art. 62 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003 1. Il comma 1 dell'art. 62 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003 e' sostituito dal seguente: «1. L'utilizzo di beni messi a disposizione dall'universita' o da altri enti per la realizzazione degli obiettivi perseguiti dall'azienda e' regolato da apposita convenzione tra l'ente interessato e l'azienda».