Art. 14.

                          Norma transitoria



   1.  In  sede  di  prima  applicazione del presente regolamento, il
direttore   e   i   responsabili  delle  articolazioni  organizzative
territoriali  dell'azienda  regionale  per  il  diritto  allo  studio
universitario,  istituita dall'art. 2 della legge regionale 19 maggio
2008,  n.  26  (modifiche  alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32
«Testo  unico  della  normativa  della  Regione Toscana in materia di
educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione  professionale  e
lavoro»  in  tema  di istituzione dell'Azienda unica regionale per il
diritto  allo  studio universitario), sono nominati tra i dirigenti a
tempo  indeterminato  o con contratto a tempo determinato in servizio
al  30  giugno  2008  presso  le  aziende  per il diritto allo studio
universitario di Firenze, Pisa e Siena.