Art. 6. Modifiche all'art. 57 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003 1. Il comma 1 dell'art. 57 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003, e' abrogato. 2. Il comma 2 dell'art. 57 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003, e' sostituito dal seguente: «2. Gli atti dell'azienda sono trasmessi al collegio dei revisori dal direttore entro tre giorni dalla loro approvazione. Il collegio si esprime su ognuno di essi entro sette giorni dalla ricezione, e le osservazioni del collegio sono inviate, entro tre giorni, all'organo che ha approvato l'atto.». 3. Il comma 3 dell'art. 57 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003 e' sostituito dal seguente: «3. Le osservazioni del collegio dei revisori non sospendono l'esecutivita' degli atti ma formano oggetto di espressa determinazione, entro sette giorni dalla loro ricezione, dell'organo che ha approvato l'atto. In caso di mancata conferma gli effetti giuridici dell'atto cessano allo scadere del termine utile per la conferma stessa. L'atto confermato non e' oggetto di ulteriori osservazioni da parte del collegio dei revisori.».