Art. 6.

Modifiche  all'art.  57  del  decreto  del  presidente  della  giunta
                       regionale n. 47/R/2003



   1. Il comma 1 dell'art. 57 del decreto del presidente della giunta
regionale n. 47/R/2003, e' abrogato.
   2. Il comma 2 dell'art. 57 del decreto del presidente della giunta
regionale n. 47/R/2003, e' sostituito dal seguente:
   «2.  Gli atti dell'azienda sono trasmessi al collegio dei revisori
dal  direttore  entro tre giorni dalla loro approvazione. Il collegio
si esprime su ognuno di essi entro sette giorni dalla ricezione, e le
osservazioni  del collegio sono inviate, entro tre giorni, all'organo
che ha approvato l'atto.».
   3. Il comma 3 dell'art. 57 del decreto del presidente della giunta
regionale n. 47/R/2003 e' sostituito dal seguente:
   «3.  Le  osservazioni  del  collegio  dei  revisori non sospendono
l'esecutivita'   degli   atti   ma   formano   oggetto   di  espressa
determinazione,  entro sette giorni dalla loro ricezione, dell'organo
che  ha  approvato  l'atto.  In  caso di mancata conferma gli effetti
giuridici  dell'atto  cessano  allo  scadere del termine utile per la
conferma  stessa.  L'atto  confermato  non  e'  oggetto  di ulteriori
osservazioni da parte del collegio dei revisori.».