Art. 9.

Modifiche  all'art.  60  del  decreto  del  presidente  della  giunta
                       regionale n. 47/R/2003



   1. Il comma 1 dell'art. 60 del decreto del presidente della giunta
regionale n. 47/R/2003 e' sostituito dal seguente:
   «1. Il regolamento organizzativo dell'azienda, di cui all'art. 10,
comma 5, della legge regionale n. 32/2002, disciplina:
    a)  le modalita' di convocazione, votazione e funzionamento degli
organi dell'azienda;
    b)  i requisiti tecnico-professionali per la nomina del direttore
dell'azienda;
    c)  le  modalita'  di  attuazione  della pubblicita' degli atti e
dell'accesso  ai  documenti  osservate  le  disposizioni  nazionali e
regionali   in   materia   di   societa'  dell'informazione  e  della
conoscenza,  di  semplificazione amministrativa e di privacy dei dati
personali;
    d)  la struttura organizzativa dell'azienda e delle articolazioni
territoriali,  di  cui  all'art.  53,  in  base alle vigenti norme in
materia  di  organizzazione,  personale,  dirigenza e delle strutture
operative;
    e)  le  modalita'  di gestione ed erogazione dei servizi da parte
delle  articolazioni  organizzative territoriali, di cui all'art. 53,
nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, secondo criteri
di    flessibilita'    e   razionalizzazione   organizzativa   e   di
semplificazione amministrativa;
    f)   le  modalita'  del  raccordo  a  livello  dell'articolazione
organizzativa  territoriale  dell'azienda  tra  l'organizzazione  dei
servizi  e  l'organizzazione  didattica  dell'ateneo,  secondo quanto
previsto dagli articoli 53 e 54;
    g)  le  modalita'  del  raccordo dell'articolazione organizzativa
territoriale  dell'azienda e il consiglio territoriale degli studenti
per  il  controllo  della  qualita',  di cui all'art. 10-sexies della
legge regionale n. 32/2002.».