Art. 9. Modifiche all'art. 60 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003 1. Il comma 1 dell'art. 60 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003 e' sostituito dal seguente: «1. Il regolamento organizzativo dell'azienda, di cui all'art. 10, comma 5, della legge regionale n. 32/2002, disciplina: a) le modalita' di convocazione, votazione e funzionamento degli organi dell'azienda; b) i requisiti tecnico-professionali per la nomina del direttore dell'azienda; c) le modalita' di attuazione della pubblicita' degli atti e dell'accesso ai documenti osservate le disposizioni nazionali e regionali in materia di societa' dell'informazione e della conoscenza, di semplificazione amministrativa e di privacy dei dati personali; d) la struttura organizzativa dell'azienda e delle articolazioni territoriali, di cui all'art. 53, in base alle vigenti norme in materia di organizzazione, personale, dirigenza e delle strutture operative; e) le modalita' di gestione ed erogazione dei servizi da parte delle articolazioni organizzative territoriali, di cui all'art. 53, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, secondo criteri di flessibilita' e razionalizzazione organizzativa e di semplificazione amministrativa; f) le modalita' del raccordo a livello dell'articolazione organizzativa territoriale dell'azienda tra l'organizzazione dei servizi e l'organizzazione didattica dell'ateneo, secondo quanto previsto dagli articoli 53 e 54; g) le modalita' del raccordo dell'articolazione organizzativa territoriale dell'azienda e il consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualita', di cui all'art. 10-sexies della legge regionale n. 32/2002.».