Art. 10.
     Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 38/2004

   1.  L'art.  14  della legge regionale n. 38/2004 e' sostituito dal
seguente:
   «Art.  14  (Concessione  di  coltivazione del giacimento). - 1. La
coltivazione dei giacimenti di acque minerali, di sorgente e termali,
che   abbiano   ottenuto   il   riconoscimento,   e'  subordinata  al
conseguimento  della  relativa concessione, la cui durata massima non
puo' essere superiore a venticinque anni e deve, in ogni caso, essere
proporzionata   all'ammontare   degli   investimenti  programmati  in
relazione al loro ammortamento.
   2.   La   concessione  e'  rilasciata  dal  comune  a  seguito  di
valutazione  delle  istanze  presentate  dai  vari  soggetti  con  le
modalita' di cui al presente articolo.
   3.  Il  titolare  del  permesso  di ricerca presenta al comune una
relazione  di  fine  ricerca  contenente  i dati tecnici previsti dal
regolamento   regionale  e  la  documentazione  relativa  alle  spese
sostenute di cui all'art. 9, comma 2-bis.
   4.  Ai  fini  del  rilascio  della concessione di coltivazione, il
comune  avvia  una procedura di evidenza pubblica sulla base dei dati
tecnici  contenuti  nella  relazione, individuando l'area interessata
che  deve coincidere o essere inferiore all'area oggetto del permesso
di  ricerca;  l'avviso  di  procedura  di evidenza pubblica, a cui e'
allegato  lo  schema  di  convenzione prevede, fra l'altro, la durata
della concessione e le modalita' di determinazione per la valutazione
finale degli elementi di cui al comma 5.
   5.   Entro   un   termine  stabilito  dal  comune,  ogni  soggetto
interessato,   sia   esso   persona   fisica  o  societa'  legalmente
costituita, compreso il titolare del permesso di ricerca, ha facolta'
di presentare istanza di concessione di coltivazione, con allegati:
    a)  la  documentazione  relativa  al  possesso  dei  requisiti di
onorabilita' a condurre l'impresa;
    b) la documentazione comprovante l'idoneita' tecnica, economica e
professionale ed ogni ulteriore titolo od elemento di valutazione;
    c) il programma di coltivazione del giacimento;
    d)  un  piano  industriale  relativo  agli interventi di tutela e
valorizzazione  sostenibile  della  risorsa,  nonche' alla promozione
dello  sviluppo  qualificato del territorio, alle ricadute economiche
ed  occupazionali  ed  alla  compensazione dell'eventuale impatto che
l'attivita' produce sul territorio medesimo;
    e) la ulteriore documentazione tecnica prevista.
   6.  Il  regolamento  regionale  di  cui  all'art.  49  specifica i
contenuti di cui al comma 5, lettere a), b), c) ed e).
   7.  La  concessione  viene  assegnata con il criterio dell'offerta
considerata  piu'  vantaggiosa in riferimento agli elementi di cui al
comma   5,  attraverso  una  valutazione  comparativa  delle  istanze
presentate ed e' subordinata alla stipula di apposita convenzione tra
il comune ed il concessionario ai sensi dell'art. 22, comma 5.
   8.  In caso di valutazione paritaria delle offerte, e' fatta salva
la preferenza da accordarsi al titolare del permesso di ricerca.
   9.  Il  comune  garantisce  la  pubblicita'  dei  termini  per  la
presentazione delle istanze mediante pubblicazione di appositi avvisi
nell'albo  pretorio  e nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
(BURT).
   10.  Prima  dell'avvio della procedura di evidenza pubblica di cui
al  comma 4, il comune stabilisce l'importo da corrispondere ai sensi
dell'art.  9,  comma  2-bis,  al titolare del permesso di ricerca. Il
vincitore della procedura e' tenuto, se soggetto diverso dal titolare
del  permesso  di  ricerca,  a  corrispondere al comune tale somma al
momento  del  rilascio della concessione di coltivazione; in mancanza
di tale adempimento, la concessione non viene rilasciata.
   11.   Fatto  salvo  quanto  previsto  dalla  vigente  legislazione
antimafia,   nonche'   in   materia  di  misure  di  prevenzione,  la
concessione non puo', in nessun caso, essere rilasciata:
    a) qualora
    il  richiedente  sia  in stato di fallimento, di liquidazione, di
concordato preventivo, o versi in altra condizione ad essi equiparata
in base all'ordinamento civilistico;
    b) qualora
sia stata iniziata a carico del richiedente alcuna delle procedure di
cui alla lettera a);
    c)  qualora il richiedente abbia riportato condanna, con sentenza
passata  in  giudicato,  per un reato che incida gravemente sulla sua
moralita' professionale;
    d)  qualora  il  richiedente  risulti  non  aver ottemperato agli
adempimenti  relativi  alle  norme  in  materia  di  sicurezza  degli
impianti  di  lavoro,  ovvero  agli  obblighi  derivanti dai relativi
contratti collettivi di lavoro applicabili.
   12. I comuni disciplinano con proprio regolamento la procedura per
il rilascio della concessione di coltivazione.».