Art. 11.
       Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 38/2004

   1.  Il  comma  1  dell'art. 15 della legge regionale n. 38/2004 e'
sostituito dal seguente:
   «1.   I   comuni  provvedono  al  rilascio  della  concessione  di
coltivazione,  nel  rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
pianificazione territoriale e di tutela paesaggistica, tenendo conto:
    a) delle esigenze di approvvigionamento delle acque potabili, nel
rispetto  di  quanto previsto dall'art. 97 del decreto legislativo n.
152/2006;
    b)  delle  determinazioni della competente autorita' di bacino di
cui  alla  legge  regionale n. 81/1995, e relative al bilancio idrico
dell'area territoriale interessata, che devono essere tempestivamente
acquisite dal competente comune;
    c)  delle  possibili interferenze tra lo sfruttamento richiesto e
altre  concessioni  riferite alla disciplina della presente legge che
siano in essere negli ambiti territoriali di cui alla legge regionale
n. 81/1995;
    d)   della   sostenibilita'  del  giacimento  in  relazione  alle
quantita'  di  utilizzo proposto, anche con riguardo alle concessioni
in essere nei territori dei comuni limitrofi;
    e)  delle  specifiche prescrizioni individuate dalle AATO e dalle
province nell'ambito del parere di competenza di cui al comma 4.».
   2.  Dopo  la  lettera  c)  del  comma  2  dell'art. 15 della legge
regionale n. 38/2004 e' inserita la seguente:
    «c-bis)  l'indicazione della portata di concessione, che non puo'
superare  1'80 per cento della somma della portata di esercizio delle
singole  opere  di  presa;  tale percentuale puo' essere elevata fino
alla  percentuale massima del 90 per cento in presenza di documentate
verifiche di sostenibilita'; ».
   3. La lettera f) del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n.
38/2004 e' sostituita dalla seguente:
    «f)  gli  ulteriori  obblighi  e  condizioni alle quali il comune
competente   intenda   subordinare   il  rilascio  della  concessione
medesima; ».
   4.  Dopo  la  lettera  f)  del  comma  2  dell'art. 15 della legge
regionale n. 38/2004 e' inserita la seguente:
    «f-bis)  l'obbligo  del  concessionario a garantire al comune, su
richiesta   degli   organi   competenti,  in  caso  di  emergenza  di
approvvigionamento  idrico,  la disponibilita' di derivazioni d'acqua
ad uso della collettivita'; ».
   5.  Il  comma  3  dell'art. 15 della legge regionale n. 38/2004 e'
soppresso.
   6.  Il  comma  4  dell'art. 15 della legge regionale n. 38/2004 e'
sostituito dal seguente:
   «4.  I comuni, per l'esercizio delle funzioni istruttorie relative
al   rilascio   della  concessione,  si  avvalgono  delle  competenti
strutture territoriali e amministrative della Regione. Fermo restando
altri  pareri  o atti di assenso previsti dalla vigente normativa, la
concessione  e'  rilasciata  previo  parere obbligatorio dei soggetti
titolari   delle  funzioni  di  programmazione  relative  alla  acque
destinate  al  consumo  umano, delle AATO, e delle province in quanto
titolari  delle  funzioni di pianificazione territoriale provinciale,
delle  funzioni  in  materia di tutela del suolo ai sensi della legge
regionale n. 91/1998 e delle funzioni concessorie relative alle acque
di  uso  diverso  dal  minerale  e  termale.  Gli  organi  competenti
all'istruttoria  accertano  tra l'altro che la superficie interessata
risulti   funzionale   allo   sfruttamento  della  sottostante  falda
acquifera,   valutando   a   tal   fine   le   relative  proposte  di
individuazione   delle   aree   di   concessione  ed  indicandone  la
delimitazione specifica.».
   7.  Nel comma 5 dell'art. 15 della legge regionale n. 38/2004 dopo
le  parole  «riconosciute  dal comune.» sono aggiunte le seguenti: «;
 eventuali  richieste  di  ampliamento,  per  le  aree  eccedenti  il
perimetro  originario  della  concessione,  devono  essere successive
all'acquisizione  del  permesso  di  ricerca al fine di dimostrare la
sussistenza   nel  sottosuolo,  di  tali  aree,  della  stessa  falda
acquifera,  qualora  tale  dimostrazione  non sia gia' acquisita agli
atti della Regione, attraverso idonea documentazione.».