Art. 11. Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 38/2004 1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 38/2004 e' sostituito dal seguente: «1. I comuni provvedono al rilascio della concessione di coltivazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pianificazione territoriale e di tutela paesaggistica, tenendo conto: a) delle esigenze di approvvigionamento delle acque potabili, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 97 del decreto legislativo n. 152/2006; b) delle determinazioni della competente autorita' di bacino di cui alla legge regionale n. 81/1995, e relative al bilancio idrico dell'area territoriale interessata, che devono essere tempestivamente acquisite dal competente comune; c) delle possibili interferenze tra lo sfruttamento richiesto e altre concessioni riferite alla disciplina della presente legge che siano in essere negli ambiti territoriali di cui alla legge regionale n. 81/1995; d) della sostenibilita' del giacimento in relazione alle quantita' di utilizzo proposto, anche con riguardo alle concessioni in essere nei territori dei comuni limitrofi; e) delle specifiche prescrizioni individuate dalle AATO e dalle province nell'ambito del parere di competenza di cui al comma 4.». 2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 38/2004 e' inserita la seguente: «c-bis) l'indicazione della portata di concessione, che non puo' superare 1'80 per cento della somma della portata di esercizio delle singole opere di presa; tale percentuale puo' essere elevata fino alla percentuale massima del 90 per cento in presenza di documentate verifiche di sostenibilita'; ». 3. La lettera f) del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 38/2004 e' sostituita dalla seguente: «f) gli ulteriori obblighi e condizioni alle quali il comune competente intenda subordinare il rilascio della concessione medesima; ». 4. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 38/2004 e' inserita la seguente: «f-bis) l'obbligo del concessionario a garantire al comune, su richiesta degli organi competenti, in caso di emergenza di approvvigionamento idrico, la disponibilita' di derivazioni d'acqua ad uso della collettivita'; ». 5. Il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 38/2004 e' soppresso. 6. Il comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 38/2004 e' sostituito dal seguente: «4. I comuni, per l'esercizio delle funzioni istruttorie relative al rilascio della concessione, si avvalgono delle competenti strutture territoriali e amministrative della Regione. Fermo restando altri pareri o atti di assenso previsti dalla vigente normativa, la concessione e' rilasciata previo parere obbligatorio dei soggetti titolari delle funzioni di programmazione relative alla acque destinate al consumo umano, delle AATO, e delle province in quanto titolari delle funzioni di pianificazione territoriale provinciale, delle funzioni in materia di tutela del suolo ai sensi della legge regionale n. 91/1998 e delle funzioni concessorie relative alle acque di uso diverso dal minerale e termale. Gli organi competenti all'istruttoria accertano tra l'altro che la superficie interessata risulti funzionale allo sfruttamento della sottostante falda acquifera, valutando a tal fine le relative proposte di individuazione delle aree di concessione ed indicandone la delimitazione specifica.». 7. Nel comma 5 dell'art. 15 della legge regionale n. 38/2004 dopo le parole «riconosciute dal comune.» sono aggiunte le seguenti: «; eventuali richieste di ampliamento, per le aree eccedenti il perimetro originario della concessione, devono essere successive all'acquisizione del permesso di ricerca al fine di dimostrare la sussistenza nel sottosuolo, di tali aree, della stessa falda acquifera, qualora tale dimostrazione non sia gia' acquisita agli atti della Regione, attraverso idonea documentazione.».