Art. 12.
       Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 38/2004

   1.  Dopo  il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 38/2004
e' inserito il seguente:
   «2-bis.  Il concessionario e' tenuto, entro il 31 dicembre di ogni
anno,  a  trasmettere  al comune competente una dettagliata relazione
sullo svolgimento dei lavori realizzati nell'ambito della concessione
e un programma di lavori da realizzare nell'anno successivo. Le nuove
opere  di  presa  eventualmente  previste  sono  approvate dal comune
previa istruttoria.».
   2.  Dopo  il  comma  2-bis  dell'art.  16 della legge regionale n.
38/2004 e' inserito il seguente:
   «2-ter.  Fatto  salvo il rispetto delle disposizioni in materia di
pianificazione  territoriale  e  di  tutela paesaggistica, in caso di
cessazione  dell'attivita', il titolare della concessione e' tenuto a
provvedere   a  proprie  spese  al  ripristino  ambientale  dei  siti
interessati  ed  alla  messa in sicurezza degli stessi, limitatamente
alle  opere  di  captazione  e  di  adduzione, nonche' al rispetto di
quanto contenuto nella convenzione in relazione ai relativi manufatti
utilizzati per la conduzione dell'attivita'.».