Art. 12. Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 38/2004 1. Dopo il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 38/2004 e' inserito il seguente: «2-bis. Il concessionario e' tenuto, entro il 31 dicembre di ogni anno, a trasmettere al comune competente una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori realizzati nell'ambito della concessione e un programma di lavori da realizzare nell'anno successivo. Le nuove opere di presa eventualmente previste sono approvate dal comune previa istruttoria.». 2. Dopo il comma 2-bis dell'art. 16 della legge regionale n. 38/2004 e' inserito il seguente: «2-ter. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di pianificazione territoriale e di tutela paesaggistica, in caso di cessazione dell'attivita', il titolare della concessione e' tenuto a provvedere a proprie spese al ripristino ambientale dei siti interessati ed alla messa in sicurezza degli stessi, limitatamente alle opere di captazione e di adduzione, nonche' al rispetto di quanto contenuto nella convenzione in relazione ai relativi manufatti utilizzati per la conduzione dell'attivita'.».