Art. 15. Sostituzione dell'art. 19 della legge regionale n. 38/2004 1. L'art. 19 della legge regionale n. 38/2004 e' sostituito dal seguente: «Art. 19 (Aree di valorizzazione ambientale). - 1. I comuni aggiornano il quadro conoscitivo di cui all'art. 53, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 1/2005, con la puntuale previsione delle zone di rispetto disciplinate dall'art. 18 della presente legge.». 2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i comuni, in attuazione delle prescrizioni provinciali di cui all'art. 18, comma 3, possono individuare, nei piani strutturali di cui all'art. 53 della legge regionale n. 1/2005 e con riferimento al settore delle acque termali, apposite aree di valorizzazione ambientale da sottoporre a specifica disciplina finalizzata alla tutela ed alla salvaguardia urbanistico-ambientale dei territori nei quali sono inseriti gli stabilimenti termali. Le aree in tal modo individuate possono ricomprendere, oltre che gli edifici e le attrezzature necessarie all'erogazione delle prestazioni termali, ambiti territoriali piu' ampi che includano altresi' le attrezzature di tipo turistico, ricreativo e sportivo, costituendo elemento di valorizzazione delle risorse naturali, culturali, storiche ed architettoniche del territorio interessato.».