Art. 15.
     Sostituzione dell'art. 19 della legge regionale n. 38/2004

   1.  L'art.  19  della legge regionale n. 38/2004 e' sostituito dal
seguente:
   «Art.  19  (Aree  di  valorizzazione  ambientale).  -  1. I comuni
aggiornano il quadro conoscitivo di cui all'art. 53, comma 3, lettera
a), della legge regionale n. 1/2005, con la puntuale previsione delle
zone di rispetto disciplinate dall'art. 18 della presente legge.».
   2.  Fatto  salvo  quanto  disposto  dal  comma  1,  i  comuni,  in
attuazione  delle  prescrizioni provinciali di cui all'art. 18, comma
3,  possono  individuare,  nei  piani  strutturali di cui all'art. 53
della  legge  regionale  n. 1/2005 e con riferimento al settore delle
acque   termali,   apposite  aree  di  valorizzazione  ambientale  da
sottoporre  a  specifica  disciplina  finalizzata alla tutela ed alla
salvaguardia  urbanistico-ambientale  dei  territori  nei  quali sono
inseriti  gli  stabilimenti  termali. Le aree in tal modo individuate
possono  ricomprendere,  oltre  che  gli  edifici  e  le attrezzature
necessarie   all'erogazione   delle   prestazioni   termali,   ambiti
territoriali piu' ampi che includano altresi' le attrezzature di tipo
turistico,   ricreativo   e   sportivo,   costituendo   elemento   di
valorizzazione   delle   risorse  naturali,  culturali,  storiche  ed
architettoniche del territorio interessato.».