Art. 16. Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 38/2004 1. Dopo il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 38/2004 e' inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla prima scadenza di annualita' del canone successiva all'entrata in vigore della presente legge.». 2. Il comma 3 dell'art. 22 della legge regionale n. 38/2004 e' sostituito dal seguente: «3. Gli importi dei canoni sono aggiornati annualmente secondo le variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT.». 3. Nel comma 4 dell'art. 22 della legge regionale n. 38/2004 dopo le parole: «art. 5», sono aggiunte le seguenti: «, entro trenta giorni dall'apposito rilevamento da quest'ultimo effettuato sulla misura dell'acqua utilizzata e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.». 4. Il comma 5 dell'art. 22 della legge regionale n. 38/2004 e' sostituito dal seguente: «5. La concessione e' subordinata alla stipula di apposita convenzione fra comune e soggetto concessionario. La convenzione contiene, tra l'altro: a) relativamente alle concessioni in atto all'entrata in vigore del regolamento regionale e suscettibili di conferma ai sensi dell'art. 48, comma 1, l'individuazione degli oneri diretti ed indiretti, determinati dalle opere conciate alle attivita' di estrazione e di utilizzo delle acque minerali, di sorgente e termali; b) relativamente alle concessioni da rilasciare con la procedura di cui all'art. 14, o con la procedura del rinnovo di cui all'art. 26, comma 1, l'individuazione degli oneri diretti ed indiretti, determinati in relazione agli elementi del piano industriale di cui all'art. 14, comma 5, lettera d); c) in ogni caso la determinazione degli importi dei canoni, nei limiti indicati al comma 1, la cui quantificazione e' definita dal comune entro sessanta giorni dalla conclusione dell'istruttoria tecnica; d) in ogni caso la durata temporale della concessione e le modalita' di applicazione dei canoni di cui al comma 1.».