Art. 16.
       Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 38/2004

   1.  Dopo  il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 38/2004
e' inserito il seguente:
   «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere
dalla  prima scadenza di annualita' del canone successiva all'entrata
in vigore della presente legge.».
   2.  Il  comma  3  dell'art. 22 della legge regionale n. 38/2004 e'
sostituito dal seguente:
   «3.  Gli importi dei canoni sono aggiornati annualmente secondo le
variazioni  dell'indice  nazionale  dei  prezzi  al  consumo  per  le
famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT.».
   3.  Nel comma 4 dell'art. 22 della legge regionale n. 38/2004 dopo
le  parole:  «art.  5»,  sono  aggiunte  le seguenti: «, entro trenta
giorni  dall'apposito  rilevamento  da  quest'ultimo effettuato sulla
misura  dell'acqua  utilizzata  e  comunque  non  oltre il 31 gennaio
dell'anno successivo a quello di riferimento.».
   4.  Il  comma  5  dell'art. 22 della legge regionale n. 38/2004 e'
sostituito dal seguente:
   «5.  La  concessione  e'  subordinata  alla  stipula  di  apposita
convenzione  fra  comune  e  soggetto  concessionario. La convenzione
contiene, tra l'altro:
    a)  relativamente  alle concessioni in atto all'entrata in vigore
del  regolamento  regionale  e  suscettibili  di  conferma  ai  sensi
dell'art.  48,  comma  1,  l'individuazione  degli  oneri  diretti ed
indiretti,   determinati  dalle  opere  conciate  alle  attivita'  di
estrazione e di utilizzo delle acque minerali, di sorgente e termali;
    b)  relativamente alle concessioni da rilasciare con la procedura
di  cui  all'art.  14, o con la procedura del rinnovo di cui all'art.
26,  comma  1,  l'individuazione  degli  oneri  diretti ed indiretti,
determinati  in  relazione agli elementi del piano industriale di cui
all'art. 14, comma 5, lettera d);
    c)  in  ogni caso la determinazione degli importi dei canoni, nei
limiti  indicati  al  comma 1, la cui quantificazione e' definita dal
comune  entro  sessanta  giorni  dalla  conclusione  dell'istruttoria
tecnica;
    d)  in  ogni  caso  la  durata  temporale  della concessione e le
modalita' di applicazione dei canoni di cui al comma 1.».