Art. 18. Sostituzione dell'art. 26 della legge regionale n. 38/2004 1. L'art. 26 della legge regionale n. 38/2004 e' sostituito dal seguente: «Art. 26 (Rinnovo della concessione). - 1. Il concessionario interessato al rinnovo deve presentare la relativa istanza entro il termine perentorio di diciotto mesi precedenti la scadenza prevista, ovvero entro il diverso termine individuato dal comune competente con il regolamento di cui all'art. 14, comma 12. La concessione viene rinnovata previa verifica delle condizioni risultanti dalla presentazione della documentazione di cui all'art. 14, comma 5, lettere a), b), c), d), e), ed a seguito di verifica della permanenza delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1; il rinnovo della concessione e' subordinato alla stipula della convenzione di cui all'art. 22, comma 5, lettera b). 2. In tutti i casi in cui non si provveda al rinnovo della concessione di coltivazione, il concessionario e' tenuto, alla scadenza del termine di durata della concessione stessa, a consegnare alla Regione il giacimento e le sue pertinenze, che vengono custoditi a cura del comune competente. E' fatto salvo il diritto di ritenzione, nelle forme e con le modalita' stabilite dal comune, sui beni e sugli oggetti destinati alla coltivazione, che possano essere separati dal giacimento, senza che si verifichi un pregiudizio all'utilizzo ed alla valorizzazione del bene oggetto della concessione. 3. Nel caso di cui al comma 2, il comune competente provvede all'individuazione del nuovo concessionario mediante procedura di evidenza pubblica, con le modalita' di cui all'art. 14.».