Art. 18.
     Sostituzione dell'art. 26 della legge regionale n. 38/2004

   1.  L'art.  26  della legge regionale n. 38/2004 e' sostituito dal
seguente:
   «Art.  26  (Rinnovo  della  concessione).  -  1. Il concessionario
interessato  al  rinnovo deve presentare la relativa istanza entro il
termine  perentorio di diciotto mesi precedenti la scadenza prevista,
ovvero entro il diverso termine individuato dal comune competente con
il  regolamento  di  cui  all'art. 14, comma 12. La concessione viene
rinnovata   previa   verifica   delle   condizioni  risultanti  dalla
presentazione  della  documentazione  di  cui  all'art.  14, comma 5,
lettere a), b), c), d), e), ed a seguito di verifica della permanenza
delle  condizioni  previste  dall'art.  15, comma 1; il rinnovo della
concessione  e'  subordinato  alla  stipula  della convenzione di cui
all'art. 22, comma 5, lettera b).
   2.  In  tutti  i  casi  in  cui  non  si provveda al rinnovo della
concessione  di  coltivazione,  il  concessionario  e'  tenuto,  alla
scadenza del termine di durata della concessione stessa, a consegnare
alla Regione il giacimento e le sue pertinenze, che vengono custoditi
a   cura  del  comune  competente.  E'  fatto  salvo  il  diritto  di
ritenzione,  nelle forme e con le modalita' stabilite dal comune, sui
beni  e sugli oggetti destinati alla coltivazione, che possano essere
separati  dal  giacimento,  senza  che  si  verifichi  un pregiudizio
all'utilizzo   ed   alla   valorizzazione   del  bene  oggetto  della
concessione.
   3.  Nel  caso  di  cui  al  comma 2, il comune competente provvede
all'individuazione  del  nuovo  concessionario  mediante procedura di
evidenza pubblica, con le modalita' di cui all'art. 14.».