Art. 2.
        Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 38/2004

   1.  La lettera b) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n.
38/2004 e' sostituita dalla seguente:
    «b)  a  fornire  la  necessaria  assistenza tecnica ai comuni per
l'esercizio  delle  funzioni ad essi attribuite dalla presente legge,
in   particolare  per  l'esercizio  delle  funzioni  istruttorie  nei
procedimenti  per  il  rilascio  dei  permessi  di  ricerca  e  delle
concessioni di coltivazione; ».
   2.  Dopo  il  comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 38/2004
sono aggiunti i seguenti:
   «3-bis.  Il giacimento oggetto della concessione e' cancellato dal
patrimonio indisponibile della Regione qualora il comune, d'ufficio o
su  istanza  dei  titolari  della  concessione  o dei proprietari dei
terreni  sui quali insiste la concessione stessa, accerti la mancanza
del  requisito  relativo al mantenimento delle caratteristiche di cui
all'art. 3.
   3-ter.  Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 3-bis, il
comune  si  avvale  delle strutture regionali territoriali e comunica
tempestivamente   alla   Giunta  regionale  l'assenza  dei  requisiti
richiesti  per la cancellazione del bene dal patrimonio indisponibile
della Regione.».