Art. 2. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 38/2004 1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 38/2004 e' sostituita dalla seguente: «b) a fornire la necessaria assistenza tecnica ai comuni per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge, in particolare per l'esercizio delle funzioni istruttorie nei procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione; ». 2. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 38/2004 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Il giacimento oggetto della concessione e' cancellato dal patrimonio indisponibile della Regione qualora il comune, d'ufficio o su istanza dei titolari della concessione o dei proprietari dei terreni sui quali insiste la concessione stessa, accerti la mancanza del requisito relativo al mantenimento delle caratteristiche di cui all'art. 3. 3-ter. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 3-bis, il comune si avvale delle strutture regionali territoriali e comunica tempestivamente alla Giunta regionale l'assenza dei requisiti richiesti per la cancellazione del bene dal patrimonio indisponibile della Regione.».