Art. 20. Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 38/2004 1. Nel comma 3 dell'art. 29 della legge regionale n. 38/2004 dopo la parola: «art. 39» sono aggiunte le seguenti: «, e trasmessi ogni tre mesi al comune ed alla competente struttura territoriale regionale.». 2. Dopo il comma 3 dell'art. 29 della legge regionale n. 38/2004 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Sono fatte salve le apparecchiature gia' installate in ottemperanza all'art. 56 della legge regionale 9 novembre 1994, n. 86 (Norme per la disciplina della ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali), se adeguate a fornire i dati richiesti dalla presente legge.».