Art. 20.
       Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 38/2004

   1.  Nel comma 3 dell'art. 29 della legge regionale n. 38/2004 dopo
la  parola:  «art. 39» sono aggiunte le seguenti: «, e trasmessi ogni
tre   mesi  al  comune  ed  alla  competente  struttura  territoriale
regionale.».
   2.  Dopo  il comma 3 dell'art. 29 della legge regionale n. 38/2004
e' aggiunto il seguente:
   «3-bis.  Sono  fatte  salve  le apparecchiature gia' installate in
ottemperanza all'art. 56 della legge regionale 9 novembre 1994, n. 86
(Norme  per  la  disciplina  della ricerca e coltivazione delle acque
minerali  e  termali),  se  adeguate a fornire i dati richiesti dalla
presente legge.».