Art. 7. Inserimento dell'art. 8-quater nella legge regionale n. 38/2004 1. Dopo l'art. 8-ter della legge regionale n. 38/2004 e' inserito il seguente: «Art. 8-quater (Istanze concorrenti). - 1. L'istanza di permesso di ricerca e' soggetta a pubblicazione con le modalita' previste dal regolamento di cui all'art. 49. 2. Due o piu' istanze di permesso di ricerca sono considerate concorrenti quando ricadano nella stessa area o presentino interferenza nelle aree interessate dalla ricerca e risultino altresi' presentate, pena l'inammissibilita', non oltre sessanta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della prima istanza all'albo pretorio dei comuni interessati per territorio dalla ricerca. 3. Nei casi di cui al comma 1, a parita' di altre condizioni, prevale, ai fini del rilascio del permesso di ricerca, la priorita' nella presentazione dell'istanza.».