Art. 7.
   Inserimento dell'art. 8-quater nella legge regionale n. 38/2004

   1.  Dopo l'art. 8-ter della legge regionale n. 38/2004 e' inserito
il seguente:
   «Art.  8-quater  (Istanze concorrenti). - 1. L'istanza di permesso
di  ricerca e' soggetta a pubblicazione con le modalita' previste dal
regolamento di cui all'art. 49.
   2.  Due  o  piu'  istanze  di permesso di ricerca sono considerate
concorrenti   quando   ricadano   nella   stessa  area  o  presentino
interferenza   nelle  aree  interessate  dalla  ricerca  e  risultino
altresi'  presentate,  pena  l'inammissibilita',  non  oltre sessanta
giorni  dall'ultimo  giorno  di  pubblicazione  della  prima  istanza
all'albo   pretorio  dei  comuni  interessati  per  territorio  dalla
ricerca.
   3.  Nei  casi  di  cui  al comma 1, a parita' di altre condizioni,
prevale,  ai  fini del rilascio del permesso di ricerca, la priorita'
nella presentazione dell'istanza.».