Art. 8. Inserimento dell'art. 8-quinquies nella legge regionale n. 38/2004 1. Dopo l'art. 8-quater della legge regionale n. 38/2004 e' inserito il seguente: «Art. 8-quinquies (Obblighi del titolare del permesso relativi allo svolgimento dei lavori). - 1. Il titolare del permesso di ricerca e' tenuto a comunicare, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, l'avvio della ricerca e la durata presunta dei lavori medesimi sia al comune competente che ai proprietari ed ai possessori dei terreni interessati. 2. Il titolare del permesso di ricerca provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, a trasmettere al comune competente una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati conseguiti; egli e' tenuto altresi' a comunicare immediatamente e per iscritto l'avvenuta provvisoria captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere, ed a provvedere agli adempimenti ulteriori di cui al regolamento regionale previsto dall'art. 49. 3. Il titolare del permesso di ricerca e' tenuto, in ogni caso di cessazione dell'attivita' di ricerca, a provvedere, a proprie spese, al ripristino ambientale dei siti interessati dalle operazioni di ricerca ed alla messa in sicurezza delle opere di presa eventualmente realizzate. 4. Al fine di evitare il rischio di danni o contaminazioni di giacimenti minerari naturalmente protetti, le operazioni di perforazione dei pozzi esplorativi e di chiusura dei pozzi non piu' in uso, devono essere svolte, a cura del titolare del permesso, da personale adeguatamente qualificato.».