Art. 8.
 Inserimento dell'art. 8-quinquies nella legge regionale n. 38/2004

   1.  Dopo  l'art.  8-quater  della  legge  regionale  n. 38/2004 e'
inserito il seguente:
   «Art.  8-quinquies  (Obblighi  del  titolare del permesso relativi
allo  svolgimento  dei  lavori).  -  1.  Il  titolare del permesso di
ricerca   e'   tenuto   a  comunicare,  almeno  trenta  giorni  prima
dell'inizio  dei  lavori,  l'avvio della ricerca e la durata presunta
dei lavori medesimi sia al comune competente che ai proprietari ed ai
possessori dei terreni interessati.
   2.  Il  titolare  del  permesso  di  ricerca provvede, entro il 31
dicembre  di  ogni  anno,  a  trasmettere  al  comune  competente una
dettagliata  relazione  sullo  svolgimento dei lavori e sui risultati
conseguiti; egli e' tenuto altresi' a comunicare immediatamente e per
iscritto   l'avvenuta   provvisoria   captazione  di  sorgenti  o  il
rinvenimento  di  falde  acquifere,  ed a provvedere agli adempimenti
ulteriori di cui al regolamento regionale previsto dall'art. 49.
   3.  Il titolare del permesso di ricerca e' tenuto, in ogni caso di
cessazione  dell'attivita' di ricerca, a provvedere, a proprie spese,
al  ripristino  ambientale  dei  siti interessati dalle operazioni di
ricerca ed alla messa in sicurezza delle opere di presa eventualmente
realizzate.
   4.  Al  fine  di  evitare  il rischio di danni o contaminazioni di
giacimenti   minerari   naturalmente   protetti,   le  operazioni  di
perforazione  dei  pozzi esplorativi e di chiusura dei pozzi non piu'
in  uso,  devono  essere svolte, a cura del titolare del permesso, da
personale adeguatamente qualificato.».