Art. 9.
        Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 38/2004

   1.  Il  comma  1  dell'art.  9 della legge regionale n. 38/2004 e'
sostituito dal seguente:
   «1.   I   comuni   disciplinano,   con   proprio  regolamento,  il
procedimento  per  il  rilascio  del permesso di ricerca, che deve in
ogni  caso  concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data
di  presentazione  della  domanda.  Per  l'esercizio  delle  funzioni
istruttorie relative al rilascio del permesso di ricerca, i comuni si
avvalgono  delle  competenti  strutture territoriali e amministrative
della Regione. Fermo restando altri pareri o atti di assenso previsti
dalla  vigente  normativa,  il  permesso  e' rilasciato previo parere
obbligatorio  dei  soggetti titolari delle funzioni di programmazione
relative  alle  acque  destinate  al  consumo  umano, delle autorita'
d'ambito  territoriale  ottimale  (AATO),  e delle province in quanto
titolari  delle  funzioni di pianificazione territoriale provinciale,
delle  funzioni  in  materia di tutela del suolo ai sensi della legge
regionale  dell'11  dicembre  1998, n. 91 (Norme in materia di difesa
del  suolo)  e  delle funzioni concessorie relative alle acque di uso
diverso dal minerale e termale.».
   2. Dopo il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 38/2004 e'
aggiunto il seguente:
   «2-bis.  Il comune corrisponde al titolare del permesso di ricerca
una  somma  corrispondente  al  rimborso delle spese sostenute per lo
svolgimento dell'attivita' di ricerca, maggiorata del 20 per cento, a
titolo di premio per la scoperta del giacimento, soltanto nel caso in
cui, a seguito dell'espletamento della procedura di evidenza pubblica
di cui all'art. 14, a cui anche il medesimo partecipa, la concessione
di coltivazione sia assegnata ad altro soggetto.».