Art. 9. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 38/2004 1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 38/2004 e' sostituito dal seguente: «1. I comuni disciplinano, con proprio regolamento, il procedimento per il rilascio del permesso di ricerca, che deve in ogni caso concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Per l'esercizio delle funzioni istruttorie relative al rilascio del permesso di ricerca, i comuni si avvalgono delle competenti strutture territoriali e amministrative della Regione. Fermo restando altri pareri o atti di assenso previsti dalla vigente normativa, il permesso e' rilasciato previo parere obbligatorio dei soggetti titolari delle funzioni di programmazione relative alle acque destinate al consumo umano, delle autorita' d'ambito territoriale ottimale (AATO), e delle province in quanto titolari delle funzioni di pianificazione territoriale provinciale, delle funzioni in materia di tutela del suolo ai sensi della legge regionale dell'11 dicembre 1998, n. 91 (Norme in materia di difesa del suolo) e delle funzioni concessorie relative alle acque di uso diverso dal minerale e termale.». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 38/2004 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il comune corrisponde al titolare del permesso di ricerca una somma corrispondente al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca, maggiorata del 20 per cento, a titolo di premio per la scoperta del giacimento, soltanto nel caso in cui, a seguito dell'espletamento della procedura di evidenza pubblica di cui all'art. 14, a cui anche il medesimo partecipa, la concessione di coltivazione sia assegnata ad altro soggetto.».