Art. 10. Licenze di noleggio 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i titolari delle licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dai comuni richiedono alla provincia nel cui territorio l'impresa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale, il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2. 2. Decorso il termine di cui al comma 1 le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dai comuni cessano di avere efficacia e la richiesta di autorizzazione non puo' essere presentata prima di un anno, pena l'inammissibilita' della richiesta stessa.