Art. 10.
                         Licenze di noleggio

   1.  Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge  i titolari delle licenze di noleggio di autobus con conducente
rilasciate  dai  comuni  richiedono alla provincia nel cui territorio
l'impresa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale,
il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2.
   2.  Decorso il termine di cui al comma 1 le licenze di noleggio di
autobus  con  conducente  rilasciate  dai  comuni  cessano  di  avere
efficacia e la richiesta di autorizzazione non puo' essere presentata
prima di un anno, pena l'inammissibilita' della richiesta stessa.