Art. 3. Obblighi di comunicazione delle imprese 1. Le imprese sono tenute a comunicare entro quindici giorni alle province le eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda di autorizzazione. 2. La immatricolazione ad uso noleggio di nuovi autobus e' comunicata entro quindici giorni alla provincia che ha rilasciato l'autorizzazione.