Art. 3.
               Obblighi di comunicazione delle imprese

   1.  Le imprese sono tenute a comunicare entro quindici giorni alle
province  le  eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella
domanda di autorizzazione.
   2.  La  immatricolazione  ad  uso  noleggio  di  nuovi  autobus e'
comunicata  entro  quindici  giorni  alla provincia che ha rilasciato
l'autorizzazione.