Art. 4.
Abilitazione  all'esercizio  dell'attivita'  del trasporto di persone
             mediante autoservizi pubblici non di linea

   1.   Le  imprese,  in  qualsiasi  forma  costituite,  in  possesso
dell'autorizzazione  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  sono abilitate
all'esercizio  dei  servizi  di  noleggio  con conducente di cui alla
legge  15  gennaio  1992,  n.  21  (legge  quadro per il trasporto di
persone  mediante  autoservizi  pubblici  non  di linea); resta fermo
l'obbligo  di  iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti
ad  autoservizi  pubblici  non di linea di cui all'art. 3 della legge
regionale  6  settembre 1993, n. 67 (norme in materia di trasporto di
persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio).