Art. 4. Abilitazione all'esercizio dell'attivita' del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea 1. Le imprese, in qualsiasi forma costituite, in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, sono abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea); resta fermo l'obbligo di iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 3 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio).