Art. 2.

        Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 20/2002



   1.  Il  comma  1  dell'art.  8 della legge regionale n. 20/2002 e'
sostituito dal seguente:
   «1.  La  giunta regionale puo' consentire, sulla base delle scelte
effettuate  nei  piani  faunistico-venatori provinciali, su richiesta
delle  province, nel primo giorno utile di settembre e nella domenica
successiva  la  caccia  da appostamento alle seguenti specie: tortora
(Streptopelia   turtur),   colombaccio,   merlo,   gazza,  ghiandaia,
cornacchia  grigia.  La giunta regionale puo' altresi' consentire, su
richiesta  delle  province,  nei  laghi artificiali o altre superfici
allagate  artificialmente  la  caccia  solo  da  appostamento  fisso,
all'alzavola,  al  germano  reale  e  alla  marzaiola.  Nei giorni di
apertura   anticipata   della  caccia  il  prelievo  giornaliero  del
colombaccio   non   puo'   superare  i  cinque  capi,  del  merlo  da
appostamento  temporaneo  non  puo'  superare  i quattro capi e per i
palmipedi  non  puo'  superare  i quattro capi complessivi. La giunta
regionale individua gli orari di caccia e i territori ove questa puo'
essere  svolta,  nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18,
comma 2 della legge n. 157/1992 .».
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Toscana.
    Firenze, 31 luglio 2008
                               MARTINI

La presente  legge  e'  stata approvata dal Consiglio regionale nella
   seduta del 23 luglio 2008.