Art. 2. Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 20/2002 1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 20/2002 e' sostituito dal seguente: «1. La giunta regionale puo' consentire, sulla base delle scelte effettuate nei piani faunistico-venatori provinciali, su richiesta delle province, nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da appostamento alle seguenti specie: tortora (Streptopelia turtur), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia. La giunta regionale puo' altresi' consentire, su richiesta delle province, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente la caccia solo da appostamento fisso, all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola. Nei giorni di apertura anticipata della caccia il prelievo giornaliero del colombaccio non puo' superare i cinque capi, del merlo da appostamento temporaneo non puo' superare i quattro capi e per i palmipedi non puo' superare i quattro capi complessivi. La giunta regionale individua gli orari di caccia e i territori ove questa puo' essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18, comma 2 della legge n. 157/1992 .». La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 31 luglio 2008 MARTINI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 luglio 2008.