(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Toscana n. 27
                         dell'8 agosto 2008)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

   Visto  l'art.  121  della  Costituzione,  quarto comma, cosi' come
modificato  dall'art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
   Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello statuto;
   Visto  il  proprio decreto 2 ottobre 2007, n. 47/R (regolamento di
attuazione  della  legge  regionale 31 maggio 2004, n. 28 «Disciplina
delle attivita' di estetica e di tatuaggio e piercing»);
   Vista  la  preliminare  decisione  della giunta regionale 3 giugno
2008,  n.  20  adottata  previa  acquisizione dei pareri del comitato
tecnico della programmazione, delle competenti strutture regionali di
cui  all'art.  29  della  legge  regionale n. 44/2003, e trasmessa al
presidente  del  consiglio  regionale,  ai fini dell'acquisizione del
parere previsto dall'art. 42, comma 2, dello statuto regionale;
   Visto  che  la 3ª  e  la 4ª  commissione consiliare hanno espresso
parere  favorevole  con  osservazioni  nella  seduta congiunta del 26
giugno 2008;
   Dato  atto  che,  cosi'  come  richiesto dalla 3ª e 4ª commissione
consiliare, e' stato riformulato l'art. 104 ed e' stata verificata la
coerenza  dei  percorsi  formativi  previsti dalla legge regionale 31
maggio  2004,  n.  28  cosi' come modificata dalla legge regionale 18
dicembre 2006, n. 62, con la legge 4 gennaio 1990, n. 1;
   Vista  la  deliberazione  della giunta regionale 4 agosto 2008, n.
619  che  approva le modifiche al regolamento emanato con decreto del
presidente   della   giunta   regionale   2  ottobre  2007,  n.  47/R
(regolamento  di  attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n.
28   «Disciplina  delle  attivita'  di  estetica  e  di  tatuaggio  e
piercing»);
                                Emana

il seguente regolamento:

                               Art. 1.

Modifiche   all'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della  giunta
                       regionale n. 47/R/2007



   1.  Nell'art.  2,  comma 1, lettera b) del regolamento emanato con
decreto del Presidente della giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R
(regolamento  di  attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n.
28   «Disciplina  delle  attivita'  di  estetica  e  di  tatuaggio  e
piercing»), prima della parola «doccia» e' inserita la parola «box».