Art. 16.

Modifiche  all'art.  22  del  decreto  del  Presidente  della  giunta
                       regionale n. 47/R/2007



   1. Il comma 1 dell'art. 22 del decreto del Presidente della giunta
regionale n. 47/R/2007 e' cosi' sostituito:
   «1.  Gli addetti possono cambiarsi in un locale apposito adibito a
spogliatoio  in  uso  anche  alla  clientela  ovvero  all'interno del
ripostiglio  o  dell'antibagno  a  condizione  che  sia consentita la
corretta collocazione degli armadietti di cui all'art. 21.».
   2. Il comma 2 dell'art. 22 e' abrogato.