Art. 16. Modifiche all'art. 22 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 1. Il comma 1 dell'art. 22 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 e' cosi' sostituito: «1. Gli addetti possono cambiarsi in un locale apposito adibito a spogliatoio in uso anche alla clientela ovvero all'interno del ripostiglio o dell'antibagno a condizione che sia consentita la corretta collocazione degli armadietti di cui all'art. 21.». 2. Il comma 2 dell'art. 22 e' abrogato.