Art. 19. Modifiche all'art. 49 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 1. Dopo il comma 2 dell'art. 49 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 e' aggiunto il seguente comma 2-bis: «2-bis. Non e' richiesto il locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione quando: a) l'esercizio utilizza esclusivamente attrezzatura che entra in contatto anche indiretto con la cute del richiedente sterilizzata e contenuta in confezioni singole e sigillate monouso; b) la sterilizzazione e' affidata a terzi esterni all'esercizio.».