Art. 19.

Modifiche  all'art.  49  del  decreto  del  Presidente  della  giunta
                       regionale n. 47/R/2007



   1.  Dopo  il comma 2 dell'art. 49 del decreto del Presidente della
giunta regionale n. 47/R/2007 e' aggiunto il seguente comma 2-bis:
   «2-bis.  Non  e'  richiesto il locale o spazio per la pulizia e la
sterilizzazione quando:
    a)  l'esercizio utilizza esclusivamente attrezzatura che entra in
contatto  anche  indiretto con la cute del richiedente sterilizzata e
contenuta in confezioni singole e sigillate monouso;
    b)    la    sterilizzazione   e'   affidata   a   terzi   esterni
all'esercizio.».