Art. 26.

Modifiche  all'art.  73  del  decreto  del  Presidente  della  giunta
                       regionale n. 47/R/2007



   1.  L'alinea  del  comma 1 dell'art. 73 del decreto del Presidente
della giunta regionale n. 47/R/2007 e' cosi' sostituita:
   «1.  Per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente
dopo  la perforazione della cute, l'operatore utilizza esclusivamente
monili  o  pre-orecchini di cui all'art. 72, acquistati in confezione
singola monouso sulla quale sono indicati:».
   2. Il comma 3 dell'art. 73 e' cosi' sostituito:
   «3.  Per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente
dopo la perforazione della cute con tecniche diverse da quelle di cui
all'art.   72,   l'operatore   utilizza   esclusivamente   monili   o
pre-orecchini sterilizzati e confezionati ai sensi dell'art. 64 e del
numero 1), della lettera c) del comma 1 dell'art. 58.».