Art. 26. Modifiche all'art. 73 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 1. L'alinea del comma 1 dell'art. 73 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 e' cosi' sostituita: «1. Per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute, l'operatore utilizza esclusivamente monili o pre-orecchini di cui all'art. 72, acquistati in confezione singola monouso sulla quale sono indicati:». 2. Il comma 3 dell'art. 73 e' cosi' sostituito: «3. Per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute con tecniche diverse da quelle di cui all'art. 72, l'operatore utilizza esclusivamente monili o pre-orecchini sterilizzati e confezionati ai sensi dell'art. 64 e del numero 1), della lettera c) del comma 1 dell'art. 58.».