Art. 28.

Inserimento del capo 0I nel titolo V del decreto del Presidente della
                    giunta regionale n. 47/R/2007



   1. All'inizio del titolo V del decreto del Presidente della giunta
regionale n. 47/R/2007 e' inserito il seguente capo 0I:
   «Capo 0I (Requisiti dei percorsi formativi).
   Art. 84-bis (Requisiti dei percorsi formativi). - 1. Le qualifiche
rilasciate dalla Regione ai sensi del presente regolamento rispettano
gli  eventuali  standard  definiti a livello nazionale ai sensi della
lettera c) del comma 1 dell'art. 142 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato  alle  regioni  ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59) da ultimo modificato dalla legge 27
dicembre 2006, n. 296.
   2. Le qualifiche rilasciate da altre regioni per l'esercizio delle
attivita'  di  estetica  o  di tatuaggio e piercing sono riconosciute
dalla  Regione  Toscana  previa  verifica  della  corrispondenza  dei
percorsi  e  dei  contenuti formativi a quanto stabilito dal presente
regolamento.
   3.  In  difetto  del  riconoscimento  ai  sensi  del  comma  2, le
competenze  acquisite  tramite percorsi formativi effettuati in altre
regioni  per l'esercizio delle attivita' di estetica o di tatuaggio e
piercing  costituiscono  crediti  formativi  in  ingresso  secondo le
modalita'  e  procedure  previste  dalle disposizioni attuative della
legge  regionale  26  luglio 2002, n. 32 (testo unico della normativa
della   Regione   Toscana   in  materia  di  educazione,  istruzione,
orientamento,  formazione professionale, lavoro) da ultimo modificata
dalla legge regionale 27 luglio 2007, n. 40.».