Art. 28. Inserimento del capo 0I nel titolo V del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 1. All'inizio del titolo V del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 e' inserito il seguente capo 0I: «Capo 0I (Requisiti dei percorsi formativi). Art. 84-bis (Requisiti dei percorsi formativi). - 1. Le qualifiche rilasciate dalla Regione ai sensi del presente regolamento rispettano gli eventuali standard definiti a livello nazionale ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 142 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. Le qualifiche rilasciate da altre regioni per l'esercizio delle attivita' di estetica o di tatuaggio e piercing sono riconosciute dalla Regione Toscana previa verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti formativi a quanto stabilito dal presente regolamento. 3. In difetto del riconoscimento ai sensi del comma 2, le competenze acquisite tramite percorsi formativi effettuati in altre regioni per l'esercizio delle attivita' di estetica o di tatuaggio e piercing costituiscono crediti formativi in ingresso secondo le modalita' e procedure previste dalle disposizioni attuative della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) da ultimo modificata dalla legge regionale 27 luglio 2007, n. 40.».