Art. 29.

Sostituzione  dell'art.  85  del  decreto del Presidente della giunta
                       regionale n. 47/R/2007



   1.  L'art. 85 del decreto del Presidente della giunta regionale n.
47/R/2007 e' sostituito dal seguente:
   «Art.  85 (Percorso formativo per estetista). - 1. La qualifica di
estetista si acquisisce secondo le seguenti modalita':
    a)   superamento   di   un   esame   teorico-pratico,   ai   fini
dell'acquisizione  della  qualifica  professionale di base, a seguito
della  frequenza  ad  un corso di formazione biennale della durata di
novecento ore annuali; lo standard minimo del percorso e' specificato
nell'allegato F;
    b)  per i soggetti gia' in possesso della qualifica professionale
di  cui  alla  lettera  a)  che intendono esercitare l'attivita' come
lavoratore   autonomo  e'  necessario  il  superamento  di  un  esame
teorico-pratico, a seguito, alternativamente, dello svolgimento di:
     1)  percorso  formativo di novecento ore, il cui standard minimo
e' specificato nell'allegato G;
     2) attivita' lavorativa, in qualita' di dipendente, della durata
di un anno presso un esercizio di estetica.
   2. La qualifica di estetista si acquisisce, altresi':
    a)  al termine di un periodo di apprendistato presso un esercizio
di  estetica della durata prevista dalla contrattazione collettiva di
categoria;
    b) ai fini dell'esercizio dell'attivita' come lavoratore autonomo
ovvero  in  forma  imprenditoriale,  mediante  entrambe  le  seguenti
condizioni:
     1)  la  frequenza di un corso di formazione teorica della durata
di trecento ore;
     2)  il superamento di un esame teorico - pratico che si effettua
al  termine  di  un anno lavorativo in qualita' di dipendente a tempo
pieno.
   3.  L'attivita' di lavoro di cui al numero 2) della lettera b) del
comma  1  e  al  numero  2)  della lettera b) del comma 2 puo' essere
svolta  come  collaboratore  familiare  o  socio presso un'impresa di
estetista.
   4.  Per  accedere  al corso di cui al comma 1, lettera a) occorre,
alternativamente:
    a) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo ciclo
ed  aver assolto l'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622
della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 (disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato «legge finanziaria
2007»);
    b) conseguimento di licenza elementare, assolvimento dell'obbligo
di  istruzione  ai  sensi  della  normativa  anteriore  alla legge n.
296/2006 ed esperienza lavorativa triennale.
   5.  Ai fini dell'accesso al corso di cui al comma 1, lettera a), a
coloro  che  hanno  assolto l'obbligo di istruzione sono riconosciuti
eventuali crediti formativi secondo le modalita' e procedure previste
dalle disposizioni attuative della legge regionale n. 32/2000».