Art. 29. Sostituzione dell'art. 85 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 1. L'art. 85 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 e' sostituito dal seguente: «Art. 85 (Percorso formativo per estetista). - 1. La qualifica di estetista si acquisisce secondo le seguenti modalita': a) superamento di un esame teorico-pratico, ai fini dell'acquisizione della qualifica professionale di base, a seguito della frequenza ad un corso di formazione biennale della durata di novecento ore annuali; lo standard minimo del percorso e' specificato nell'allegato F; b) per i soggetti gia' in possesso della qualifica professionale di cui alla lettera a) che intendono esercitare l'attivita' come lavoratore autonomo e' necessario il superamento di un esame teorico-pratico, a seguito, alternativamente, dello svolgimento di: 1) percorso formativo di novecento ore, il cui standard minimo e' specificato nell'allegato G; 2) attivita' lavorativa, in qualita' di dipendente, della durata di un anno presso un esercizio di estetica. 2. La qualifica di estetista si acquisisce, altresi': a) al termine di un periodo di apprendistato presso un esercizio di estetica della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria; b) ai fini dell'esercizio dell'attivita' come lavoratore autonomo ovvero in forma imprenditoriale, mediante entrambe le seguenti condizioni: 1) la frequenza di un corso di formazione teorica della durata di trecento ore; 2) il superamento di un esame teorico - pratico che si effettua al termine di un anno lavorativo in qualita' di dipendente a tempo pieno. 3. L'attivita' di lavoro di cui al numero 2) della lettera b) del comma 1 e al numero 2) della lettera b) del comma 2 puo' essere svolta come collaboratore familiare o socio presso un'impresa di estetista. 4. Per accedere al corso di cui al comma 1, lettera a) occorre, alternativamente: a) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo ciclo ed aver assolto l'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2007»); b) conseguimento di licenza elementare, assolvimento dell'obbligo di istruzione ai sensi della normativa anteriore alla legge n. 296/2006 ed esperienza lavorativa triennale. 5. Ai fini dell'accesso al corso di cui al comma 1, lettera a), a coloro che hanno assolto l'obbligo di istruzione sono riconosciuti eventuali crediti formativi secondo le modalita' e procedure previste dalle disposizioni attuative della legge regionale n. 32/2000».