Art. 3.

Modifiche   all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della  giunta
                       regionale n. 47/R/2007



   1.  Il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della giunta
regionale n. 47/R/2007 e' sostituito dal seguente:
   «2. I locali e le cabine destinati all'utilizzo di apparecchiature
o   all'effettuazione   di   trattamenti   che   non   richiedono  la
manipolazione   dei   richiedenti  possono  essere  dotati  dei  soli
accessori di cui alle lettere d) ed e) del comma 1.».