Art. 3. Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 1. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 e' sostituito dal seguente: «2. I locali e le cabine destinati all'utilizzo di apparecchiature o all'effettuazione di trattamenti che non richiedono la manipolazione dei richiedenti possono essere dotati dei soli accessori di cui alle lettere d) ed e) del comma 1.».