Art. 31. Modifiche all'art. 104 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 1. Il comma 2 dell'art. 104 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007, e' sostituito dal seguente: «2. Coloro che esercitano attivita' di estetica alla data di entrata in vigore del regolamento si adeguano ai requisiti strutturali di cui agli articoli da 1 a 23 entro sessanta mesi, eccettuati il comma 2 dell'art. 3 e gli articoli 7 e 10 per i quali non sussiste obbligo di adeguamento se non nei casi previsti dal comma 2-bis.». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 104 e' inserito il seguente comma 2-bis: «2-bis. E' obbligatorio adeguarsi a quanto prescritto al comma 2 dell'art. 3 e agli articoli 7 e 10 in entrambi i seguenti casi: a) ristrutturazione, come definita dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (norme per l'edilizia residenziale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378, salvo diverse disposizioni dei regolamenti edilizi comunali; b) cessione totale dell'esercizio per atto tra vivi».