Art. 31.

Modifiche  all'art.  104  del  decreto  del  Presidente  della giunta
                       regionale n. 47/R/2007



   1.  Il  comma  2  dell'art.  104  del decreto del Presidente della
giunta regionale n. 47/R/2007, e' sostituito dal seguente:
   «2.  Coloro  che  esercitano  attivita'  di  estetica alla data di
entrata   in   vigore   del  regolamento  si  adeguano  ai  requisiti
strutturali  di  cui  agli  articoli  da  1 a 23 entro sessanta mesi,
eccettuati  il  comma 2 dell'art. 3 e gli articoli 7 e 10 per i quali
non  sussiste  obbligo  di  adeguamento  se non nei casi previsti dal
comma 2-bis.».
   2.  Dopo  il  comma  2 dell'art. 104 e' inserito il seguente comma
2-bis:
   «2-bis.  E'  obbligatorio adeguarsi a quanto prescritto al comma 2
dell'art. 3 e agli articoli 7 e 10 in entrambi i seguenti casi:
    a)  ristrutturazione,  come definita dalla lettera d) del comma 1
dell'art.  31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (norme per l'edilizia
residenziale),  da ultimo modificata dal decreto legislativo 6 giugno
2001,  n.  378,  salvo  diverse  disposizioni dei regolamenti edilizi
comunali;
    b) cessione totale dell'esercizio per atto tra vivi».