Art. 32. Termini di adeguamento 1. Coloro che gia' esercitano attivita' di tatuaggio e piercing si adeguano agli articoli da 43 a 53 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 entro trenta mesi dall'entrata in vigore del presente atto regolamentare. 2. L'adeguamento di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 104 e' differito di trenta mesi dall'entrata in vigore del presente atto regolamentare.