Art. 32.

                       Termini di adeguamento



   1. Coloro che gia' esercitano attivita' di tatuaggio e piercing si
adeguano  agli  articoli  da 43 a 53 del decreto del Presidente della
giunta  regionale  n.  47/R/2007  entro  trenta  mesi dall'entrata in
vigore del presente atto regolamentare.
   2.  L'adeguamento di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 104
e'  differito di trenta mesi dall'entrata in vigore del presente atto
regolamentare.