Art. 10.

                 Autorizzazione per le utilizzazioni



   1.  Sono  sottoposte ad autorizzazione regionale, con le procedure
previste  dal regolamento di attuazione e previo parere della azienda
sanitaria  locale,  le  seguenti  utilizzazioni  delle acque minerali
naturali e termali:
    a)  confezionamento  di  acque  minerali  naturali  destinate  al
consumatore  finale, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 5
e 6 del decreto legislativo n. 105/1992;
    b)  impiego di acque minerali naturali nella produzione di bibite
analcoliche,  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 maggio 1958, n. 719;
    c) estrazione di sali o di sostanze componenti od associate;
    d) miscelazione di acque minerali naturali il cui impiego e' gia'
autorizzato  con quelle di nuove captazioni nell'ambito del perimetro
della concessione.
   2.  L'autorizzazione  all'utilizzazione  delle  acque  termali  e'
rilasciata dall'autorita' comunale, quale autorita' sanitaria locale,
ai  sensi  della  legge  regionale  8 marzo 1985, n.13, previo parere
della azienda sanitaria locale.
   3.  Il  rilascio  delle  autorizzazioni  di  cui ai commi 1 e 2 e'
subordinato  alla  verifica,  previa  istruttoria, dell'esistenza dei
seguenti titoli, condizioni ed atti:
    a)   concessione   mineraria  o  subconcessione  o  altro  titolo
equipollente;
    b)   provvedimento  di  riconoscimento  delle  acque  cosi'  come
previsto dalla normativa vigente;
    c)  esclusivamente  per  le  autorizzazioni  di  cui  al comma 2,
dimostrazione  del  possesso, da parte del richiedente, dei requisiti
strutturali,  tecnologici  ed  organizzativi minimi definiti ai sensi
dell'art.  8,  comma  4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, come definiti nell'accordo stipulato ai sensi dell'art. 4, comma
4, della legge n. 323/2000.
   4.  Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, lettera d),
presuppone  che  l'acqua  da  miscelare provenga dalla stessa falda o
giacimento  sotterraneo  di  quella  autorizzata  ed  abbia le stesse
caratteristiche;  tale  disposizione  si  applica  anche  alle  acque
termali provenienti da pozzi diversi da quello per il quale vi sia il
provvedimento  di  riconoscimento,  purche'  nell'ambito della stessa
concessione.
   5.  Per  quanto  non  espressamente  previsto l'utilizzazione e la
commercializzazione delle acque minerali naturali e' disciplinata dal
decreto legislativo n. 105/1992 e successive modificazioni.