Art. 10. Autorizzazione per le utilizzazioni 1. Sono sottoposte ad autorizzazione regionale, con le procedure previste dal regolamento di attuazione e previo parere della azienda sanitaria locale, le seguenti utilizzazioni delle acque minerali naturali e termali: a) confezionamento di acque minerali naturali destinate al consumatore finale, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 105/1992; b) impiego di acque minerali naturali nella produzione di bibite analcoliche, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719; c) estrazione di sali o di sostanze componenti od associate; d) miscelazione di acque minerali naturali il cui impiego e' gia' autorizzato con quelle di nuove captazioni nell'ambito del perimetro della concessione. 2. L'autorizzazione all'utilizzazione delle acque termali e' rilasciata dall'autorita' comunale, quale autorita' sanitaria locale, ai sensi della legge regionale 8 marzo 1985, n.13, previo parere della azienda sanitaria locale. 3. Il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 e' subordinato alla verifica, previa istruttoria, dell'esistenza dei seguenti titoli, condizioni ed atti: a) concessione mineraria o subconcessione o altro titolo equipollente; b) provvedimento di riconoscimento delle acque cosi' come previsto dalla normativa vigente; c) esclusivamente per le autorizzazioni di cui al comma 2, dimostrazione del possesso, da parte del richiedente, dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come definiti nell'accordo stipulato ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge n. 323/2000. 4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, lettera d), presuppone che l'acqua da miscelare provenga dalla stessa falda o giacimento sotterraneo di quella autorizzata ed abbia le stesse caratteristiche; tale disposizione si applica anche alle acque termali provenienti da pozzi diversi da quello per il quale vi sia il provvedimento di riconoscimento, purche' nell'ambito della stessa concessione. 5. Per quanto non espressamente previsto l'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali e' disciplinata dal decreto legislativo n. 105/1992 e successive modificazioni.