Art. 11. Pertinenze 1. I giacimenti di acque minerali naturali e termali e le relative pertinenze sono soggetti al regime giuridico del patrimonio indisponibile della Regione. 2. Costituiscono pertinenze del bene oggetto della concessione le opere di captazione, gli impianti di sollevamento e quelli di trasporto fino ai serbatoi di contenimento delle acque e fino ai manufatti utilizzati per lo sfruttamento delle risorse. 3. Il concessionario subentrante ha diritto di servirsi delle pertinenze di cui al comma 2. 4. Le pertinenze di cui al comma 2 sono assoggettate al regime di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.