Art. 11.

                             Pertinenze



   1. I giacimenti di acque minerali naturali e termali e le relative
pertinenze   sono   soggetti   al  regime  giuridico  del  patrimonio
indisponibile della Regione.
   2.  Costituiscono pertinenze del bene oggetto della concessione le
opere  di  captazione,  gli  impianti  di  sollevamento  e  quelli di
trasporto  fino  ai  serbatoi  di  contenimento delle acque e fino ai
manufatti utilizzati per lo sfruttamento delle risorse.
   3.  Il  concessionario  subentrante  ha  diritto di servirsi delle
pertinenze di cui al comma 2.
   4.  Le pertinenze di cui al comma 2 sono assoggettate al regime di
cui  all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380.