Art. 13.

           Accesso ai fondi - Occupazione - Espropriazione



   1.  Entro  il  perimetro  dell'area di ricerca e di concessione le
opere  necessarie alla protezione igienico-sanitaria ed idrogeologica
del  giacimento,  alla  captazione,  conduzione, adduzione e accumulo
delle acque minerali naturali, termali e di sorgente, alla produzione
e    trasmissione    dell'energia   elettrica   ed   alla   sicurezza
dell'attivita'  di coltivazione nonche' tutte le attivita' necessarie
all'esercizio della concessione sono considerate di pubblica utilita'
ed  indifferibili ed urgenti ai sensi ed agli effetti dell' art. 12 e
seguenti  del  decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327.
   2.   Se  l'occupazione  delle  aree  di  proprieta'  di  terzi  e'
autorizzata  per  un periodo superiore ai cinque anni, e' adottato il
decreto  di  espropriazione  dell'area  nel  rispetto delle procedure
stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.
   3.  I  titolari  di  permesso  di  ricerca  o di concessione hanno
diritto  ad accedere alle relative aree per le attivita' strettamente
connesse all'esercizio minerario.
   4.  I  ricercatori ed i concessionari trasmettono il programma dei
lavori  da  eseguirsi  sui  suoli  di  cui  non  sono  proprietari al
competente   ufficio   regionale   che,   valutata  la  necessita'  e
l'indispensabilita'  degli  interventi  medesimi,  lo approva dandone
comunicazione   al   proprietario  interessato,  nel  rispetto  delle
procedure  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica n.
327/2001, ed emette il decreto di occupazione dei suoli ovvero quello
di esproprio.
   5.   Al  proprietario  che  subisce  l'occupazione  dei  suoli  e'
corrisposta  da  parte  del  ricercatore  o  del  concessionario  una
indennita'  annua  determinata secondo le vigenti leggi in materia di
espropriazione ed occupazione di immobili oltre al risarcimento degli
eventuali  danni,  da  attuarsi, prioritariamente, in forma specifica
attraverso il ripristino dello stato dei luoghi.
   6.  L'indennita'  di  cui al comma 5, in caso di disaccordo tra le
parti,  su  istanza  di  chi  vi  ha  interesse, e' determinata dalla
commissione  provinciale,  prevista  dall'art.  41  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica n. 327/2001, che ne da' comunicazione al
proprietario  con  atto notificato nelle forme degli atti processuali
civili;  avverso  tale determinazione e' proponibile opposizione alla
stima  secondo  la  procedura  di  cui  all'art.  54  del decreto del
Presidente della Repubblica n. 327/2001.
   7.  Gli  atti inerenti la procedura di occupazione delle aree sono
adottati  dal  competente  ufficio  regionale  che  puo'  delegare al
concessionario,  in tutto o in parte, i poteri inerenti l'occupazione
dell'area,  determinando i limiti della delega conformemente all'art.
6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.
   8.  Se le opere indicate nel comma 1 debbono eseguirsi al di fuori
del perimetro dell'area di concessione, il concessionario richiede al
competente  ufficio  regionale, ai sensi dell' art. 12 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, la dichiarazione
di  pubblica  utilita'  delle  opere  da  eseguirsi  e l'adozione dei
consequenziali  provvedimenti di occupazione delle aree, nel rispetto
delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
   9.  Una  volta  intervenuto il decreto di esproprio definitivo, il
concessionario o ricercatore e' obbligato a rimborsare alla Regione i
costi  di  procedura  sostenuti,  con  le  modalita'  individuate dal
regolamento di attuazione.
   10.  Per  tutto  quanto  non previsto nel presente articolo per le
procedure  di  occupazione  di  aree,  per  i  lavori e le operazioni
occorrenti  per  l'esercizio  della  ricerca  o  della concessione si
applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto del Presidente
della Repubblica n. 327/2001.