Art. 13. Accesso ai fondi - Occupazione - Espropriazione 1. Entro il perimetro dell'area di ricerca e di concessione le opere necessarie alla protezione igienico-sanitaria ed idrogeologica del giacimento, alla captazione, conduzione, adduzione e accumulo delle acque minerali naturali, termali e di sorgente, alla produzione e trasmissione dell'energia elettrica ed alla sicurezza dell'attivita' di coltivazione nonche' tutte le attivita' necessarie all'esercizio della concessione sono considerate di pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti ai sensi ed agli effetti dell' art. 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 2. Se l'occupazione delle aree di proprieta' di terzi e' autorizzata per un periodo superiore ai cinque anni, e' adottato il decreto di espropriazione dell'area nel rispetto delle procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001. 3. I titolari di permesso di ricerca o di concessione hanno diritto ad accedere alle relative aree per le attivita' strettamente connesse all'esercizio minerario. 4. I ricercatori ed i concessionari trasmettono il programma dei lavori da eseguirsi sui suoli di cui non sono proprietari al competente ufficio regionale che, valutata la necessita' e l'indispensabilita' degli interventi medesimi, lo approva dandone comunicazione al proprietario interessato, nel rispetto delle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, ed emette il decreto di occupazione dei suoli ovvero quello di esproprio. 5. Al proprietario che subisce l'occupazione dei suoli e' corrisposta da parte del ricercatore o del concessionario una indennita' annua determinata secondo le vigenti leggi in materia di espropriazione ed occupazione di immobili oltre al risarcimento degli eventuali danni, da attuarsi, prioritariamente, in forma specifica attraverso il ripristino dello stato dei luoghi. 6. L'indennita' di cui al comma 5, in caso di disaccordo tra le parti, su istanza di chi vi ha interesse, e' determinata dalla commissione provinciale, prevista dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, che ne da' comunicazione al proprietario con atto notificato nelle forme degli atti processuali civili; avverso tale determinazione e' proponibile opposizione alla stima secondo la procedura di cui all'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001. 7. Gli atti inerenti la procedura di occupazione delle aree sono adottati dal competente ufficio regionale che puo' delegare al concessionario, in tutto o in parte, i poteri inerenti l'occupazione dell'area, determinando i limiti della delega conformemente all'art. 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001. 8. Se le opere indicate nel comma 1 debbono eseguirsi al di fuori del perimetro dell'area di concessione, il concessionario richiede al competente ufficio regionale, ai sensi dell' art. 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere da eseguirsi e l'adozione dei consequenziali provvedimenti di occupazione delle aree, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 9. Una volta intervenuto il decreto di esproprio definitivo, il concessionario o ricercatore e' obbligato a rimborsare alla Regione i costi di procedura sostenuti, con le modalita' individuate dal regolamento di attuazione. 10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo per le procedure di occupazione di aree, per i lavori e le operazioni occorrenti per l'esercizio della ricerca o della concessione si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.