Art. 14. Cause di cessazione della concessione 1. La concessione cessa: a) per scadenza del termine e mancato rinnovo; b) per rinuncia; c) per revoca; d) per decadenza; e) per esaurimento o sopravvenuta incoltivabilita' del giacimento e sua inutilizzabilita'. 2. La concessione oggetto di decadenza, rinuncia, scadenza e mancato rinnovo puo' essere conferita a terzi nel rispetto delle procedure individuate dalla presente legge e dal regolamento di attuazione. 3. Nei casi di cui al comma 1, alle ipoteche iscritte sui beni oggetto della concessione si applicano le norme del codice civile. 4. Il provvedimento adottato nei casi di cui al comma 1 e' pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Campania e nell'albo comunale del o dei comuni interessati.