Art. 14.

                Cause di cessazione della concessione



   1. La concessione cessa:
    a) per scadenza del termine e mancato rinnovo;
    b) per rinuncia;
    c) per revoca;
    d) per decadenza;
    e) per esaurimento o sopravvenuta incoltivabilita' del giacimento
e sua inutilizzabilita'.
   2.  La  concessione  oggetto  di  decadenza,  rinuncia, scadenza e
mancato  rinnovo  puo'  essere  conferita  a terzi nel rispetto delle
procedure  individuate  dalla  presente  legge  e  dal regolamento di
attuazione.
   3.  Nei  casi  di  cui al comma 1, alle ipoteche iscritte sui beni
oggetto della concessione si applicano le norme del codice civile.
   4.  Il  provvedimento  adottato  nei  casi  di  cui  al comma 1 e'
pubblicato   nel   bollettino  ufficiale  della  Regione  Campania  e
nell'albo comunale del o dei comuni interessati.