Art. 16. Rinuncia alla concessione 1. La rinuncia alla concessione e' comunicata dal concessionario, tramite una dichiarazione di rinuncia senza condizioni, al competente ufficio regionale che adotta il relativo provvedimento entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della dichiarazione. 2. Il concessionario che rinuncia alla concessione e' costituito, dalla data della relativa comunicazione, custode temporaneo del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze, con l'obbligo della loro manutenzione ordinaria e dell'esecuzione dei lavori ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumita' e con il divieto di coltivazione e sfruttamento del giacimento. 3. Dalla data di adozione del provvedimento di cui al comma 1, il concessionario e' obbligato alla restituzione del bene oggetto della concessione unitamente alle pertinenze.