Art. 16.

                      Rinuncia alla concessione



   1.  La rinuncia alla concessione e' comunicata dal concessionario,
tramite una dichiarazione di rinuncia senza condizioni, al competente
ufficio  regionale  che  adotta  il  relativo  provvedimento entro il
termine di novanta giorni dalla ricezione della dichiarazione.
   2.  Il concessionario che rinuncia alla concessione e' costituito,
dalla  data della relativa comunicazione, custode temporaneo del bene
oggetto  della concessione e delle relative pertinenze, con l'obbligo
della  loro  manutenzione  ordinaria  e  dell'esecuzione  dei  lavori
ritenuti  necessari per la tutela della pubblica incolumita' e con il
divieto di coltivazione e sfruttamento del giacimento.
   3.  Dalla data di adozione del provvedimento di cui al comma 1, il
concessionario  e' obbligato alla restituzione del bene oggetto della
concessione unitamente alle pertinenze.