Art. 19. Esaurimento, incoltivabilita', inutillizzabilita' del giacimento 1. L'esaurimento o sopravvenuta incoltivabilita' del giacimento e la sua inutilizzabilita' sono dichiarate con provvedimento regionale, con il quale sono impartite al concessionario le prescrizioni per l'esecuzione dei lavori a tutela della pubblica incolumita'. 2. Nei casi di cui al comma 1, il concessionario non ha diritto ad alcuna indennita', ma puo' ritenere le pertinenze del giacimento.