Art. 19.

  Esaurimento, incoltivabilita', inutillizzabilita' del giacimento



   1.  L'esaurimento o sopravvenuta incoltivabilita' del giacimento e
la sua inutilizzabilita' sono dichiarate con provvedimento regionale,
con  il  quale  sono  impartite al concessionario le prescrizioni per
l'esecuzione dei lavori a tutela della pubblica incolumita'.
   2. Nei casi di cui al comma 1, il concessionario non ha diritto ad
alcuna indennita', ma puo' ritenere le pertinenze del giacimento.