Art. 2. Oggetto del permesso di ricerca, durata e proroga 1. Il permesso di ricerca ha ad oggetto: a) lo studio dell'area di interesse, i sondaggi geognostici e le perforazioni, il prelievo delle acque rinvenute nella quantita' necessaria per le analisi di cui alla lettera b); b) le analisi e le indagini necessarie ad accertare le caratteristi. che fisiche, chimiche e batteriologiche delle acque captate, finalizzate al riconoscimento della terapeuticita' delle acque minerali naturali e termali; c) ogni altro studio, ricerca e sperimentazione volti ad accertare la delimitazione del bacino di alimentazione della risorsa, le possibili forme di utilizzo e le eventuali esigenze di tutela. 2. Gli interventi di perforazione del suolo, o similari, iniziano comunque dopo l'acquisizione, da parte del titolare del permesso, di eventuali autorizzazioni, nulla osta o altri assensi richiesti dalla vigente normativa rispetto alla specifica area d'intervento. 3. Il procedimento di rilascio del permesso di ricerca e' disciplinato dal regolamento di attuazione. 4. In caso di concorso di piu' istanze riferite alla medesima area di ricerca, o anche ad una porzione di essa, il permesso di ricerca e' rilasciato secondo il seguente ordine prioritario: a) al proprietario del suolo interessato in possesso dei requisiti di capacita' tecnica ed economica necessari per la ricerca; b) nel caso di concorso di istanze, provenienti da non proprietari, al soggetto che intende attuare il programma di ricerca rivolto al perseguimento di fini terapeutici; c) nel caso di concorso di istanze provenienti da non proprietari di cui nessuno intende attuare il programma di cui alla lettera b), al soggetto che offre le maggiori garanzie in termini di capacita' tecnica ed economica e, a parita' di condizioni, a quello la cui istanza perviene per prima al competente ufficio regionale; d) all'ente locale, nel cui territorio ricade l'area oggetto di ricerca. 5. Il permesso di ricerca e' rilasciato, previa approvazione del relativo programma, per la durata massima di tre anni, e' prorogabile una sola volta per un identico periodo e puo' essere rilasciato relativamente a superfici non superiori a trecento ettari; la ricerca relativa a superfici superiori ai trecento ettari e' autorizzata solo nel caso di comprovate esigenze di individuazione del bacino idrogeologico. 6. Il permesso di ricerca deve indicare: a) le generalita' del titolare e il suo domicilio eletto nella provincia in cui devono eseguirsi i lavori; b) la durata del permesso e la superficie accordata; c) l'ammontare del diritto proporzionale annuo; d) la data dell'inizio dei lavori conten u ti nel programma approvato; e) le prescrizioni generali e particolari cui e' subordinata la ricerca ivi comprese quelle relative al ripristino ambientale. 7. Il permesso di ricerca costituisce titolo valido per la richiesta del riconoscimento delle proprieta' terapeutiche delle acque minerali naturali e termali ai sensi della normativa vigente. 8. Il trasferimento del permesso di ricerca e' subordinato alla preventiva autorizzazione del competente ufficio regionale. 9. Al titolare del permesso di ricerca e' fatto divieto di esecuzione di lavori di coltivazione del giacimento.