Art. 2.

          Oggetto del permesso di ricerca, durata e proroga



   1. Il permesso di ricerca ha ad oggetto:
    a)  lo studio dell'area di interesse, i sondaggi geognostici e le
perforazioni,  il  prelievo  delle  acque  rinvenute  nella quantita'
necessaria per le analisi di cui alla lettera b);
    b)   le   analisi  e  le  indagini  necessarie  ad  accertare  le
caratteristi.  che  fisiche,  chimiche  e batteriologiche delle acque
captate,  finalizzate  al  riconoscimento  della terapeuticita' delle
acque minerali naturali e termali;
    c)   ogni  altro  studio,  ricerca  e  sperimentazione  volti  ad
accertare la delimitazione del bacino di alimentazione della risorsa,
le possibili forme di utilizzo e le eventuali esigenze di tutela.
   2.  Gli interventi di perforazione del suolo, o similari, iniziano
comunque  dopo l'acquisizione, da parte del titolare del permesso, di
eventuali  autorizzazioni, nulla osta o altri assensi richiesti dalla
vigente normativa rispetto alla specifica area d'intervento.
   3.  Il  procedimento  di  rilascio  del  permesso  di  ricerca  e'
disciplinato dal regolamento di attuazione.
   4. In caso di concorso di piu' istanze riferite alla medesima area
di  ricerca,  o anche ad una porzione di essa, il permesso di ricerca
e' rilasciato secondo il seguente ordine prioritario:
    a)   al  proprietario  del  suolo  interessato  in  possesso  dei
requisiti di capacita' tecnica ed economica necessari per la ricerca;
    b)   nel   caso  di  concorso  di  istanze,  provenienti  da  non
proprietari,  al soggetto che intende attuare il programma di ricerca
rivolto al perseguimento di fini terapeutici;
    c) nel caso di concorso di istanze provenienti da non proprietari
di  cui  nessuno intende attuare il programma di cui alla lettera b),
al  soggetto  che  offre le maggiori garanzie in termini di capacita'
tecnica  ed  economica  e,  a  parita' di condizioni, a quello la cui
istanza perviene per prima al competente ufficio regionale;
    d)  all'ente  locale, nel cui territorio ricade l'area oggetto di
ricerca.
   5.  Il  permesso di ricerca e' rilasciato, previa approvazione del
relativo programma, per la durata massima di tre anni, e' prorogabile
una  sola  volta  per  un  identico  periodo e puo' essere rilasciato
relativamente a superfici non superiori a trecento ettari; la ricerca
relativa a superfici superiori ai trecento ettari e' autorizzata solo
nel   caso  di  comprovate  esigenze  di  individuazione  del  bacino
idrogeologico.
   6. Il permesso di ricerca deve indicare:
    a)  le  generalita'  del titolare e il suo domicilio eletto nella
provincia in cui devono eseguirsi i lavori;
    b) la durata del permesso e la superficie accordata;
    c) l'ammontare del diritto proporzionale annuo;
    d) la data dell'inizio dei lavori conten
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ti nel programma approvato;
    e)  le  prescrizioni generali e particolari cui e' subordinata la
ricerca ivi comprese quelle relative al ripristino ambientale.
   7.  Il  permesso  di  ricerca  costituisce  titolo  valido  per la
richiesta  del  riconoscimento  delle  proprieta'  terapeutiche delle
acque minerali naturali e termali ai sensi della normativa vigente.
   8.  Il  trasferimento  del permesso di ricerca e' subordinato alla
preventiva autorizzazione del competente ufficio regionale.
   9.  Al  titolare  del  permesso  di  ricerca  e'  fatto divieto di
esecuzione di lavori di coltivazione del giacimento.