Art. 20.

                        Ripristino ambientale



   1.  A  seguito  dei  provvedimenti  di  cessazione  dei rispettivi
titoli, esclusivamente nei casi di incoltivabilita' delle risorse, il
titolare   del  permesso  ed  il  concessionario  sono  obbligati  al
ripristino   ambientale   del   sito  conformemente  al  disciplinare
approvato con regolamento.