Art. 21. Definizione di azienda termale 1. Sono aziende termali quelle cosi' definite nell'art. 1, comma 4, e costituite da uno o piu' stabilimenti termali in cui vengono utilizzate a scopo terapeutico: a) acque minerali e termali; b) fanghi sia naturali che artificialmente preparati, limi, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni; c) grotte naturali e artificiali, stufe naturali e artificiali.