Art. 21.

                   Definizione di azienda termale



   1.  Sono  aziende termali quelle cosi' definite nell'art. 1, comma
4,  e  costituite  da  uno o piu' stabilimenti termali in cui vengono
utilizzate a scopo terapeutico:
    a) acque minerali e termali;
    b) fanghi sia naturali che artificialmente preparati, limi, muffe
e simili, vapori e nebulizzazioni;
    c) grotte naturali e artificiali, stufe naturali e artificiali.