Art. 22.

Contenuti  dell'autorizzazione  all'apertura  ed  all'esercizio delle
               aziende, stabilimenti e reparti termali



   1.   L'apertura   e   l'esercizio  delle  aziende  termali,  degli
stabilimenti  termali  e  dei  reparti  termali  annessi  a complessi
ricettivi  e'  soggetta  ad  autorizzazione  dell'autorita' comunale,
quale  autorita'  sanitaria  locale, ai sensi della legge regionale 8
marzo 1985, n. 13, previo parere della azienda sanitaria locale.
   2.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma 1  e' rilasciata entro il
termine  di  centoventi  giorni  dalla  data  di  presentazione della
relativa  istanza e non puo' essere ceduta a terzi, anche nel caso in
cui  e'  riferita  a  singole  attivita' terapeutiche ed applicazioni
termali o servizi e presidi sanitari annessi all'azienda termale.
   3.   Il   provvedimento   comunale   che  autorizza  l'apertura  e
l'esercizio  delle  aziende termali, degli stabilimenti termali e dei
reparti termali di cui al comma 1, contiene:
    a)   le   generalita'   o  la  ragione  sociale  del  richiedente
l'autorizzazione con l'indicazione del codice fiscale o della partita
IVA;
    b)  l'elencazione delle cure e dei trattamenti che possono essere
erogati  nell'azienda,  stabilimento  o reparto termale, tenuto conto
dell'attestato  di riconoscimento delle proprieta' terapeutiche delle
acque e delle correlate modalita' di erogazione;
    c)  l'indicazione  del  periodo di apertura dell'azienda termale,
annuale o stagionale;
    d)  la  descrizione  della  struttura  organizzativa dell'azienda
termale,  qualora  articolata  in  piu'  plessi  o reparti ubicati in
luoghi  diversi  nell'ambito  del  comune o dei comuni ricompresi nel
perimetro della concessione;
    e) l'indicazione del direttore sanitario;
    f) l'indicazione del tecnico preposto all'attivita' estrattiva da
individuarsi   nell'ambito   delle   seguenti  figure  professionali:
ingegnere  con  competenza  specifica  in materia idrotermominerale o
mineraria, geologo;
    g) l'approvazione del regolamento sanitario interno.
   4.  Non  sono oggetto di nuovo provvedimento autorizzativo i nuovi
reparti  nonche'  gli ampliamenti o adeguamenti funzionali di reparti
esistenti a condizione che:
    a)   facciano  capo  ad  aziende  termali  gia'  in  possesso  di
autorizzazione;
    b) in detti reparti vengano utilizzate le medesime acque minerali
e  termali  riconosciute  sulla  base  dell'art. 6, lettera t), della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 e oggetto di autorizzazione;
    c)  le  modalita'  di  erogazione  delle  stesse siano gia' state
autorizzate  ai  sensi  delle  vigenti norme. In tal caso, le aziende
termali  sono  tenute  a  presentare all'azienda sanitaria locale una
comunicazione  corredata  da una dichiarazione di responsabilita' del
direttore sanitario relativamente ai requisiti di cui alle lettere a)
e  b)  e  da  idonea  documentazione  tecnica indicante le variazioni
intervenute nella struttura;
   5. Le aziende stagionali possono prolungare il periodo di apertura
per  un  lasso  di  tempo  non  superiore  a sessanta giorni, qualora
l'andamento  della  stagione lo renda opportuno, previa comunicazione
all'autorita' comunale sette giorni prima del termine previsto per la
chiusura.