Art. 22. Contenuti dell'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio delle aziende, stabilimenti e reparti termali 1. L'apertura e l'esercizio delle aziende termali, degli stabilimenti termali e dei reparti termali annessi a complessi ricettivi e' soggetta ad autorizzazione dell'autorita' comunale, quale autorita' sanitaria locale, ai sensi della legge regionale 8 marzo 1985, n. 13, previo parere della azienda sanitaria locale. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della relativa istanza e non puo' essere ceduta a terzi, anche nel caso in cui e' riferita a singole attivita' terapeutiche ed applicazioni termali o servizi e presidi sanitari annessi all'azienda termale. 3. Il provvedimento comunale che autorizza l'apertura e l'esercizio delle aziende termali, degli stabilimenti termali e dei reparti termali di cui al comma 1, contiene: a) le generalita' o la ragione sociale del richiedente l'autorizzazione con l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA; b) l'elencazione delle cure e dei trattamenti che possono essere erogati nell'azienda, stabilimento o reparto termale, tenuto conto dell'attestato di riconoscimento delle proprieta' terapeutiche delle acque e delle correlate modalita' di erogazione; c) l'indicazione del periodo di apertura dell'azienda termale, annuale o stagionale; d) la descrizione della struttura organizzativa dell'azienda termale, qualora articolata in piu' plessi o reparti ubicati in luoghi diversi nell'ambito del comune o dei comuni ricompresi nel perimetro della concessione; e) l'indicazione del direttore sanitario; f) l'indicazione del tecnico preposto all'attivita' estrattiva da individuarsi nell'ambito delle seguenti figure professionali: ingegnere con competenza specifica in materia idrotermominerale o mineraria, geologo; g) l'approvazione del regolamento sanitario interno. 4. Non sono oggetto di nuovo provvedimento autorizzativo i nuovi reparti nonche' gli ampliamenti o adeguamenti funzionali di reparti esistenti a condizione che: a) facciano capo ad aziende termali gia' in possesso di autorizzazione; b) in detti reparti vengano utilizzate le medesime acque minerali e termali riconosciute sulla base dell'art. 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e oggetto di autorizzazione; c) le modalita' di erogazione delle stesse siano gia' state autorizzate ai sensi delle vigenti norme. In tal caso, le aziende termali sono tenute a presentare all'azienda sanitaria locale una comunicazione corredata da una dichiarazione di responsabilita' del direttore sanitario relativamente ai requisiti di cui alle lettere a) e b) e da idonea documentazione tecnica indicante le variazioni intervenute nella struttura; 5. Le aziende stagionali possono prolungare il periodo di apertura per un lasso di tempo non superiore a sessanta giorni, qualora l'andamento della stagione lo renda opportuno, previa comunicazione all'autorita' comunale sette giorni prima del termine previsto per la chiusura.