Art. 23. Avvio dell'attivita', sospensione e revoca dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione di cui all'art. 22, comma 1, puo' essere sospesa o revocata, previa apposita diffida, dalla competente autorita' comunale nei casi in cui, a seguito di ispezioni o nell'espletamento delle attivita' di vigilanza sanitaria, sono constatate irregolarita' e violazioni tali da compromettere il normale esercizio delle aziende termali, degli stabilimenti termali e dei reparti termali ed il concessionario non ha provveduto alla loro eliminazione entro il termine assegnato, non superiore a sessanta giorni. 2. La riapertura stagionale delle aziende, degli stabilimenti e dei reparti termali e' subordinata alla trasmissione, da parte del concessionario, di una comunicazione contenente l'indicazione della data di riapertura e di una dichiarazione di conformita' dello stabili mento o reparto termale nel suo complesso e delle attivita' ivi esercitabili alle normative vigenti, sottoscritta nelle forme di legge dal direttore sanitario dell'azienda termale e dal concessionario, oltre che di copia dell'autorizzazione di cui all'art. 22, comma 1. 3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica in caso di interruzione delle attivita' per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 4. La comunicazione di cui al comma 2 deve pervenire all'autorita' comunale ed all'azienda sanitaria locale almeno trenta giorni prima della data fissata per la riapertura. 5. Alla data stabilita per la riapertura il concessionario, in assenza di provvedimenti inibitori, puo' dare avvio all'attivita' stagionale. 6. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 e 4 sono comunicati entro il termine di dieci giorni dalla loro adozione al competente ufficio regionale.