Art. 23.

   Avvio dell'attivita', sospensione e revoca dell'autorizzazione



   1.  L'autorizzazione  di  cui  all'art.  22,  comma 1, puo' essere
sospesa   o  revocata,  previa  apposita  diffida,  dalla  competente
autorita'  comunale  nei  casi  in  cui,  a  seguito  di  ispezioni o
nell'espletamento   delle  attivita'  di  vigilanza  sanitaria,  sono
constatate  irregolarita'  e  violazioni  tali  da  compromettere  il
normale esercizio delle aziende termali, degli stabilimenti termali e
dei  reparti termali ed il concessionario non ha provveduto alla loro
eliminazione  entro  il  termine  assegnato, non superiore a sessanta
giorni.
   2.  La  riapertura  stagionale delle aziende, degli stabilimenti e
dei  reparti  termali  e' subordinata alla trasmissione, da parte del
concessionario,  di  una comunicazione contenente l'indicazione della
data  di  riapertura  e  di  una  dichiarazione  di conformita' dello
stabili  mento  o reparto termale nel suo complesso e delle attivita'
ivi  esercitabili alle normative vigenti, sottoscritta nelle forme di
legge   dal   direttore   sanitario   dell'azienda   termale   e  dal
concessionario,   oltre  che  di  copia  dell'autorizzazione  di  cui
all'art. 22, comma 1.
   3.  La  disposizione  di  cui al comma 2 non si applica in caso di
interruzione delle attivita' per interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria.
   4. La comunicazione di cui al comma 2 deve pervenire all'autorita'
comunale  ed  all'azienda sanitaria locale almeno trenta giorni prima
della data fissata per la riapertura.
   5.  Alla  data  stabilita  per la riapertura il concessionario, in
assenza  di  provvedimenti  inibitori,  puo' dare avvio all'attivita'
stagionale.
   6.  I  provvedimenti  adottati  ai  sensi  dei  commi  1  e 4 sono
comunicati  entro  il  termine di dieci giorni dalla loro adozione al
competente ufficio regionale.